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La Corte costituzionale dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Catania (sez. distaccata di Giarre) contro la Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Alberto Acierno. Il motivo: il ricorrente non aveva formulato il petitum indispensabile, omettendo di chiedere espressamente l’annullamento della delibera della Camera.
Di cosa si tratta
Un tribunale penale stava giudicando un parlamentare per diffamazione (art. 595 c.p.). La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni incriminate rientravano nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, ma aveva omesso di chiedere formalmente l’annullamento della delibera.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Catania, sez. distaccata di Giarre, nei confronti della Camera dei deputati. In discussione: se la delibera assembleare del 4 dicembre 2003 — che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Acierno relative alla presentazione delle liste elettorali — violasse la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite all’autorità giudiziaria.
La decisione della Corte
Improcedibilità del giudizio. Il Tribunale, nel disporre la trasmissione degli atti alla Corte, aveva omesso il petitum essenziale: la richiesta di annullare la delibera della Camera. Senza quella domanda, il conflitto non può essere esaminato nel merito. Il ricorso era stato notificato oltre il termine perentorio.
Il principio
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, l’atto introduttivo deve contenere espressamente sia la prospettazione della lesione della sfera di attribuzioni sia il petitum — cioè la richiesta di annullamento dell’atto contestato. L’omissione di uno solo di questi elementi rende il ricorso improcedibile.
Domande e risposte
Cosa significa “conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato”?
Si tratta della controversia che sorge quando un potere dello Stato (ad esempio un tribunale) ritiene che un altro potere (ad esempio il Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenze costituzionalmente garantita. La Corte costituzionale è l’arbitro di questo conflitto.
Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?
L’art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera delibera se una determinata dichiarazione rientra in questa protezione.
Perché il termine perentorio è così rilevante?
Le norme che regolano i giudizi davanti alla Corte costituzionale fissano termini perentori per la notifica e il deposito degli atti. Il mancato rispetto di questi termini determina l’improcedibilità del giudizio, indipendentemente dal merito della questione.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare per opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
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