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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 120 del Codice della strada nel testo risultante dalla delegificazione operata dal d.P.R. n. 575/1994, in materia di revoca della patente per misure di sicurezza personali. La questione era già stata risolta con la sentenza n. 354/1998, e il giudice non ha spiegato adeguatamente il mutato contesto normativo.

Di cosa si tratta

Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione sulla norma regolamentare (d.P.R. n. 575/1994) che aveva «delegificato» l’art. 120 del Codice della strada in materia di revoca della patente da parte del Prefetto nei confronti di chi sia stato sottoposto a misure di sicurezza personali. La questione nasceva dall’appello avverso una sentenza del TAR che aveva annullato un decreto prefettizio di revoca della patente, ritenendo applicabile la sentenza cost. n. 354/1998.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione, sull’art. 120 del Codice della strada nel testo risultante dalla delegificazione operata dall’art. 5 del d.P.R. n. 575/1994. La questione riguardava il potere del Prefetto di revocare la patente ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali, e se tale norma regolamentare soffrisse degli stessi vizi costituzionali già rilevati dalla Corte.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non ha adeguatamente spiegato perché la sentenza n. 354/1998 — che aveva già dichiarato incostituzionale la norma nel testo legislativo — non si estendesse anche al testo regolamentare risultante dalla delegificazione. L’ordinanza di rimessione era carente nella motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Il principio

Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve motivare adeguatamente la non manifesta infondatezza della questione, anche quando esistano precedenti pronuncie della Corte su norme analoghe. Non è sufficiente limitarsi a sollevare la questione: occorre spiegare perché il precedente non risolva già il problema nel contesto normativo attuale.

Domande e risposte

Cosa è la «delegificazione»?

È la tecnica con cui il legislatore autorizza il Governo a disciplinare una materia con regolamento (atto di rango inferiore alla legge), contestualmente abrogando le disposizioni legislative vigenti. La norma che residua ha rango regolamentare, non legislativo.

Cosa aveva stabilito la sentenza n. 354/1998?

La Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 120 del Codice della strada (nel testo legislativo) nella parte in cui prevedeva la revoca automatica della patente nei confronti di chi fosse stato sottoposto a misure di sicurezza personali, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché il giudice rimettente non aveva spiegato adeguatamente se e perché la norma regolamentare risultante dalla delegificazione soffrisse di vizi costituzionali diversi da quelli già esaminati dalla Corte. L’ordinanza era insufficientemente motivata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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