Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione che chiedeva di sanzionare con l’inutilizzabilità gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine massimo calcolato dalla data in cui la notizia di reato avrebbe dovuto essere iscritta (in caso di ritardo abnorme del PM). La Corte non può creare nuove sanzioni processuali non previste dal legislatore.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Bologna, sezione del riesame, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 407, comma 3, c.p.p., chiedendo che fosse dichiarata l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine calcolato non dalla data di iscrizione effettiva della notizia di reato, ma dalla data in cui avrebbe dovuto essere iscritta. La questione nasceva da indagini per delitti contro la P.A. a Bologna, in cui l’iscrizione era avvenuta con ritardo rispetto all’esposto iniziale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bologna (giudice rimettente) ha sollevato questione sull’art. 407, comma 3, c.p.p. in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost. (diritto di difesa), chiedendo che la norma fosse dichiarata incostituzionale «nella parte in cui non prevede» l’inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine, calcolato dalla data in cui la notizia di reato avrebbe dovuto essere iscritta.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente chiede una pronuncia additiva — cioè l’aggiunta di una sanzione (l’inutilizzabilità) non prevista dalla norma — ma la scelta del tipo di sanzione processuale per il ritardo nella iscrizione appartiene al legislatore. La Corte non può introdurre meccanismi sanzionatori processuali in luogo del Parlamento.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale che richiedono alla Corte di aggiungere una disciplina non prevista dalla legge (sentenze «additive») sono ammissibili solo quando esiste un’unica soluzione costituzionalmente obbligata. Quando la scelta del rimedio è affidata alla discrezionalità del legislatore — come nel caso delle sanzioni processuali — la questione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 407 c.p.p.?
L’art. 407 c.p.p. stabilisce la durata massima delle indagini preliminari: in via ordinaria 6 mesi, prorogabili fino a 2 anni per i reati più gravi. Scaduto il termine, il PM deve richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale; gli atti compiuti dopo la scadenza sono inutilizzabili.
Cosa succede se il PM iscrive in ritardo la notizia di reato?
Secondo la legge vigente, il termine decorre dalla data di iscrizione effettiva, anche se tardiva. La giurisprudenza ha sviluppato rimedi processuali (retrodatazione dell’iscrizione), ma la questione dell’inutilizzabilità automatica è controversa e non è disciplinata dalla norma impugnata.
Cosa sono le sentenze «additive»?
Sono le sentenze con cui la Corte dichiara l’illegittimità di una norma «nella parte in cui non prevede» qualcosa. Sono ammesse quando la soluzione mancante è costituzionalmente obbligata, non discrezionale. Se più soluzioni sono possibili, la scelta spetta al legislatore.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.