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La Corte dichiara incostituzionali le norme introdotte dalla legge n. 61/2004 che riducevano le sanzioni per falsità nelle competizioni elettorali: le cosiddette «norme penali di favore» violano l’art. 3 Cost. creando irragionevole privilegio per gli autori di reati elettorali rispetto a chi commette analoghi reati in altri contesti.
Di cosa si tratta
La legge 2 marzo 2004, n. 61, aveva modificato la disciplina sanzionatoria dei reati elettorali (falsificazione di liste, di voti, di atti), riducendo le pene previste rispetto alla disciplina previgente e rispetto alle sanzioni per reati analoghi in altri settori. Più giudici — il GIP di Pescara, il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Roma — avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di queste norme.
La questione di legittimità costituzionale
I giudici rimettenti (GIP Tribunale di Pescara, Tribunale di Firenze, GUP Tribunale di Pescara, Tribunale di Roma) hanno impugnato l’art. 1 della legge n. 61/2004 e le modifiche agli artt. 90 del d.P.R. n. 570/1960 e 100 del d.P.R. n. 361/1957, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La censura riguardava il trattamento sanzionatorio più mite rispetto a reati analoghi (in particolare rispetto alla disciplina del codice penale per le falsità).
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 100, terzo comma, del d.P.R. n. 361/1957 come modificato dalla legge n. 61/2004, e dell’art. 90, terzo comma, del d.P.R. n. 570/1960 come modificato dalla stessa legge. La riduzione selettiva delle pene per i reati elettorali è irragionevolmente discriminatoria rispetto ad analoghi illeciti. Dichiara invece la manifesta inammissibilità di altre censure.
Il principio
Le «norme penali di favore» — che cioè attenuano la sanzione per alcune categorie di soggetti o di atti rispetto alla disciplina generale — non sono di per sé vietate, ma devono rispettare il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Un privilegio sanzionatorio ingiustificato per i reati connessi a elezioni viola l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale.
Domande e risposte
Cosa sono le «norme penali di favore»?
Sono norme che introducono un trattamento sanzionatorio più mite per determinate condotte o categorie di soggetti, rispetto a quanto previsto dalla disciplina generale. La Corte può dichiararle incostituzionali quando il privilegio è privo di ragionevole giustificazione.
Perché la legge n. 61/2004 era controversa?
Perché aveva ridotto in modo significativo le pene per i reati di falsificazione delle elezioni, creando una disparità ingiustificata rispetto alle pene per falsità analoghe previste nel codice penale. Secondo i giudici rimettenti, si trattava di un privilegio privo di basi razionali.
La dichiarazione di illegittimità ripristina le pene precedenti?
Sì: quando una norma penale di favore viene dichiarata incostituzionale, si «revive» la disciplina sanzionatoria anteriore più severa, che diventa nuovamente applicabile alle condotte commesse dopo la pubblicazione della sentenza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, fondamento del sindacato sulle norme penali di favore
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.