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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 («ex Cirielli») nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione — più favorevoli — ai processi già pendenti in dibattimento al momento dell’entrata in vigore della legge. Viola l’art. 3 della Costituzione trattare diversamente situazioni identiche.

Di cosa si tratta

La legge 5 dicembre 2005, n. 251, nota come «ex Cirielli», aveva modificato i termini di prescrizione del reato, rendendoli in alcuni casi più brevi (e quindi più favorevoli per l’imputato). L’art. 10, comma 3, però, escludeva l’applicazione retroattiva della nuova disciplina ai processi in cui fosse già stata dichiarata l’apertura del dibattimento. Il Tribunale di Bari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma transitoria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Bari ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza), contestando la norma nella parte in cui subordina l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione alla condizione che non vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento. Giudice rimettente: Tribunale di Bari, ordinanza del 23 dicembre 2005.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché». La distinzione tra imputati in processi pre-dibattimentali e imputati in processi già a dibattimento risulta arbitraria e viola l’art. 3 Cost.: la fase processuale non è un criterio razionale per differenziare l’applicazione di norme penali più favorevoli.

Il principio

Il principio di retroattività della lex mitior in materia penale — ricavabile dall’art. 3 Cost. — impone che le norme più favorevoli all’imputato si applichino anche ai processi in corso, salvo che il legislatore possa giustificare una diversa disciplina intertemporale con una ragione ponderata e non arbitraria. La mera pendenza del dibattimento non costituisce un criterio sufficiente.

Domande e risposte

Cosa è la «lex mitior» in diritto penale?

È la legge penale più favorevole all’imputato o al condannato. Il principio vuole che, se tra il momento del fatto e la condanna definitiva intervenga una norma più favorevole, si applichi quella più mite. Si distingue dal divieto di retroattività sfavorevole, che è assoluto.

La sentenza vale per tutti i processi?

Sì: la dichiarazione di incostituzionalità opera erga omnes. Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la norma caducata non è più applicabile, e i giudici devono calcolare la prescrizione secondo le nuove regole anche per i processi già in dibattimento.

Cos’è la «legge ex Cirielli»?

È la legge n. 251/2005, così denominata dal nome del parlamentare proponente. Ha modificato significativamente i termini di prescrizione del reato (artt. 157 e seguenti c.p.) e la disciplina della recidiva.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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