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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 14 commi 5-bis e 5-ter TU immigrazione (reato di trattenimento sul territorio dopo l’ordine del questore), sollevata dal Tribunale di Asti. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente valutato la rilevanza del “giustificato motivo” di inosservanza già previsto dalla norma.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Asti doveva giudicare un cittadino ceceno che non aveva ottemperato all’ordine del questore di lasciare l’Italia, adducendo assenza di documenti e denaro e la guerra in Cecenia. Il giudice dubitava della costituzionalità della norma che punisce penalmente il trattenimento, senza che la legge richieda la consapevolezza dell’illecito da parte dello straniero.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 14 commi 5-bis e 5-ter d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 come mod. dalla l. n. 189/2002. Parametri: artt. 2, 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3 Cost. Rimettente: Tribunale di Asti, ordinanza del 7 aprile 2003.

La decisione della Corte

La questione è manifestamente infondata: la norma già prevede che la condotta sia punita solo “senza giustificato motivo”, clausola che consente al giudice di valutare le circostanze concrete. Il rimettente non aveva considerato che tale clausola avrebbe potuto risolvere il caso di specie.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando il giudice rimettente omette di applicare un’interpretazione costituzionalmente orientata già possibile sulla base del testo della norma, senza la necessità di una declaratoria di incostituzionalità.

Domande e risposte

Cosa significa “senza giustificato motivo” nell’art. 14 TU immigrazione?

Quella clausola esonera da responsabilità penale lo straniero che, pur non avendo ottemperato all’ordine di allontanamento, dimostra di non aver potuto farlo per cause indipendenti dalla propria volontà, come mancanza di documenti, impossibilità di ottenere un visto di ritorno o situazioni di pericolo nel paese di origine.

Il reato di “inottemperanza all’ordine del questore” è poi rimasto nell’ordinamento?

La disciplina del TU immigrazione è stata più volte modificata. La Corte costituzionale si è poi occupata nuovamente di norme analoghe in altre pronunce, rilevando in alcune ipotesi profili di incostituzionalità diversi da quelli sollevati in questo caso.

La situazione in Cecenia poteva costituire “giustificato motivo”?

In astratto sì, ma la valutazione spettava al giudice di merito sulla base delle prove concrete. La Corte ha ribadito che il rimettente avrebbe dovuto analizzare quella clausola prima di dubitare della costituzionalità della norma.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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