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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione della Corte d’appello di Roma contro la delibera della Camera sull’insindacabilità ex art. 68 Cost. delle dichiarazioni dell’on. Berlusconi a Radio 1 del novembre 1999 contro i deputati Veltroni e Folena. Il ricorso era stato presentato ben oltre un anno dopo la delibera parlamentare contestata.
Di cosa si tratta
Nel 1999 Silvio Berlusconi, all’epoca in opposizione, aveva definito i deputati Veltroni e Folena “complici e in collusione con magistrati” in una trasmissione radiofonica. Condannato in primo grado per diffamazione, in appello la Camera ne aveva deliberato l’insindacabilità. La Corte d’appello di Roma aveva impugnato tale delibera, ma solo dopo oltre un anno.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: Corte d’appello di Roma (I sezione civile) contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera del 9 luglio 2003 (doc. IV-quater n. 50) sull’insindacabilità dell’on. Berlusconi ex art. 68 comma 1 Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara il conflitto inammissibile perché proposto tardivamente: il ricorso è stato depositato il 10 dicembre 2004, oltre un anno dopo la delibera del 9 luglio 2003. Il termine ragionevole è ampiamente decorso, determinando la tardività dell’impugnazione.
Il principio
Il conflitto di attribuzione nei confronti di un atto parlamentare deve essere proposto entro un termine ragionevole dalla conoscenza dell’atto. Il decorso di oltre un anno senza valida giustificazione determina l’inammissibilità del ricorso per tardività.
Domande e risposte
Le dichiarazioni di Berlusconi contro Veltroni e Folena erano realmente esercizio di funzioni parlamentari?
La Corte non si è pronunciata nel merito: l’inammissibilità per tardività ha impedito ogni valutazione sul contenuto della delibera. La questione se quelle dichiarazioni avessero nesso funzionale con il mandato parlamentare è rimasta irrisolta da parte della Corte.
Qual è il termine per proporre conflitto di attribuzione?
La legge non fissa un termine perentorio esplicito, ma la Corte ha costantemente ritenuto che il conflitto vada proposto “in tempo ragionevole” dalla conoscenza dell’atto lesivo, al fine di garantire certezza nei rapporti tra i poteri.
La Camera aveva competenza a deliberare sull’insindacabilità per dichiarazioni extra-parlamentari?
La questione è controversa: l’art. 68 comma 1 Cost. copre le opinioni espresse “nell’esercizio delle funzioni”, e la Camera ha talora esteso tale copertura anche a dichiarazioni rese fuori dall’aula, purché connesse all’attività politica del deputato.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare, oggetto della delibera contestata
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