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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sulla legge siciliana che prorogava le passività agricole, per difetto di rilevanza nei giudizi a quibus: la norma non influiva sul rapporto contrattuale tra privati in modo tale da incidere sull’esito della controversia.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione siciliana n. 28/2000, che prorogava le passività di carattere agricolo (incluse cambiali e prestiti) al 31 dicembre 2001, addebitandone gli oneri agli istituti di credito. Nei giudizi a quibus era controverso il rimborso di cambiali agrarie a una banca.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Milano, con due ordinanze identiche, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione siciliana n. 28/2000, in riferimento al “limite del diritto privato” e all’art. 3 della Costituzione, adducendo l’irragionevole imposizione degli oneri della proroga alle banche.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: i giudizi a quibus (tra privati e Barclays Bank) non erano influenzati in modo diretto e necessario dalla norma regionale impugnata; il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione rispetto all’esito del giudizio.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se “rilevante” nel giudizio a quo, cioè se la sua soluzione incide concretamente sull’esito della controversia. Il giudice rimettente è tenuto a motivare adeguatamente questa rilevanza; una motivazione insufficiente determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa si intende per “rilevanza” della questione di costituzionalità?
La questione è rilevante se la norma impugnata è applicabile nel giudizio a quo e se la sua eventuale incostituzionalità può incidere sull’esito della controversia. Il giudice rimettente deve motivare perché la norma è necessaria per decidere il caso.
Le regioni a statuto speciale possono legiferare in materia di credito agrario?
Le regioni, incluse quelle a statuto speciale, hanno competenza limitata in materia di credito, che rimane prevalentemente di competenza statale. La Regione siciliana può dettare norme in materia agricola, ma non può derogare ai principi fondamentali del diritto privato dei contratti.
Cos’è una cambiale agraria?
Una cambiale agraria è un titolo di credito emesso da imprenditori agricoli a garanzia di finanziamenti per l’attività agricola. Ha un regime speciale rispetto alle cambiali ordinarie e può essere oggetto di normativa regionale in materia di agevolazioni agricole.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro del principio di uguaglianza e ragionevolezza invocato dal rimettente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.