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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dai delegati di alcuni comuni veneti che contestavano il computo dei voti dei cittadini residenti all’estero nei referendum comunali per l’aggregazione a diversa regione. I ricorrenti non erano titolari del potere rivendicato.

Di cosa si tratta

Alcuni comuni del Veneto avevano indetto o stavano per indire referendum per il distacco dalla Regione Veneto e l’aggregazione a diversa regione. Delegati dei comuni contestavano la normativa che, a loro avviso, permetteva il voto dei cittadini italiani residenti all’estero e iscritti nelle liste di quei comuni, ritenendo che ciò alterasse l’esito dei referendum stessi.

La questione di legittimità costituzionale

I ricorrenti contestavano l’art. 45 della legge n. 352/1970, la legge n. 459/2001 sul voto degli italiani all’estero, e varie altre disposizioni elettorali, sostenendo che il loro combinato disposto alterasse illegittimamente il procedimento referendario comunale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, rilevando che i ricorrenti – delegati supplenti dei comuni – non erano titolari del potere che assumevano leso. Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato richiede che il ricorrente sia un potere dello Stato, non un semplice rappresentante di una pubblica amministrazione.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è riservato ai soggetti che siano titolari di attribuzioni costituzionalmente garantite; i delegati comunali che agiscono in qualità di rappresentanti di enti locali non hanno legittimazione a proporlo.

Domande e risposte

Come funziona il referendum per il distacco da una regione?

L’art. 132 Cost. prevede che le popolazioni interessate si esprimano mediante referendum per il distacco da una regione e l’aggregazione a un’altra. La procedura è disciplinata dalla legge n. 352/1970.

I cittadini italiani residenti all’estero possono votare ai referendum comunali?

La questione era proprio al centro del conflitto. La legge n. 459/2001 disciplina il voto per corrispondenza degli italiani all’estero; l’applicabilità ai referendum comunali è controversa e non è stata definita nel merito da questa ordinanza.

Chi può proporre un conflitto di attribuzione?

Solo i soggetti che siano poteri dello Stato con attribuzioni costituzionalmente garantite: organi costituzionali, poteri giurisdizionali. I comuni e i loro delegati, pur essendo enti autonomi, non hanno questa legittimazione nel conflitto tra poteri statali.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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