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La Corte ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Genova contro il Senato in merito all’insindacabilità del sen. Taviani, in quanto non era stato rispettato il termine perentorio fissato nell’ordinanza di ammissibilità n. 341 del 2004.
Di cosa si tratta
Nell’ambito del procedimento civile per diffamazione promosso da Massimo Riva contro il sen. Paolo Emilio Taviani, la Corte d’appello di Genova aveva sollevato nel 2003 conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica, contestando la delibera del 14 maggio 1998 con cui erano state dichiarate insindacabili le dichiarazioni del senatore su «il caso Gladio, De Benedetti, Scalfari e il miliardario della Sinistra indipendente Riva contro Cossiga». La Corte aveva dichiarato ammissibile il conflitto nel 2004 (ord. n. 341), fissando un termine perentorio per la prosecuzione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Genova contestava la delibera del Senato del 14 maggio 1998, relativa all’insindacabilità delle opinioni espresse dal sen. Taviani ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., sostenendo che le dichiarazioni non fossero connesse all’esercizio del mandato parlamentare.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato improcedibile il conflitto, avendo la Corte d’appello omesso di notificare l’atto introduttivo al Senato nel termine perentorio fissato nell’ordinanza di ammissibilità del 2004. La scadenza del termine ha determinato l’improcedibilità del giudizio.
Il principio
Il termine fissato dalla Corte nell’ordinanza di ammissibilità per la notifica dell’atto introduttivo alla parte resistente ha natura perentoria: il suo mancato rispetto comporta l’improcedibilità del conflitto di attribuzione.
Domande e risposte
Cosa è il termine perentorio nel conflitto di attribuzione?
È il termine entro il quale il ricorrente deve compiere specifici atti processuali (di norma la notifica alla parte resistente) pena l’improcedibilità del giudizio. Il termine è fissato dalla Corte nell’ordinanza di ammissibilità.
L’improcedibilità impedisce un nuovo ricorso?
In linea di principio no, ma nel caso specifico la Corte aveva già dichiarato inammissibile il secondo ricorso (ord. n. 294/2006), per cui non era possibile riproporre il conflitto.
Cosa rimane del giudizio civile di Genova?
Con la dichiarazione di improcedibilità, il procedimento civile per diffamazione rimasto in corso presso la Corte d’appello di Genova deve proseguire senza che il giudice sia vincolato dalla delibera di insindacabilità del Senato.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni
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