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La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Genova contro il Senato riguardo alla delibera di insindacabilità del sen. Taviani, in quanto era già pendente in merito un precedente conflitto dichiarato ammissibile.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Genova aveva già in precedenza sollevato conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica in merito alla delibera del 14 maggio 1998, con cui l’Assemblea aveva dichiarato insindacabili alcune dichiarazioni rese dal sen. Paolo Emilio Taviani contro Massimo Riva. Quel conflitto era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 341 del 2004. La Corte d’appello aveva tuttavia depositato un secondo ricorso nel 2006, per cautela processuale.
La questione di legittimità costituzionale
Il nuovo ricorso riguardava la delibera del Senato del 14 maggio 1998 che dichiarava insindacabili le opinioni del sen. Taviani ex art. 68, primo comma, Cost. La ricorrente subordinava il proprio interesse al nuovo ricorso all’eventualità che la Corte dichiarasse improcedibile il precedente conflitto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il secondo ricorso era proposto dalla stessa parte, per lo stesso oggetto e contro la stessa controparte del primo; la sua ammissione avrebbe creato una duplicazione di giudizi incompatibile con l’ordinamento processuale.
Il principio
Non è ammissibile un secondo ricorso per conflitto di attribuzione proposto dagli stessi soggetti, sullo stesso oggetto, prima della definizione del primo. La pendenza del conflitto precedente esclude la proponibilità di un nuovo ricorso identico.
Domande e risposte
Quando è stato deciso il primo conflitto relativo a sen. Taviani?
Il merito del primo conflitto è stato deciso dalla Corte con l’ordinanza n. 295 del 2006, che ha dichiarato improcedibile il conflitto per mancato rispetto del termine perentorio fissato nell’ordinanza di ammissibilità.
Cosa accade se il primo conflitto è dichiarato improcedibile?
Come si è poi verificato con l’ord. n. 295/2006, l’improcedibilità del primo conflitto non fa rivivere il secondo, già dichiarato inammissibile.
Perché la Corte d’appello aveva proposto un secondo ricorso?
Per cautelarsi dall’eventuale improcedibilità del primo, non essendo sicura che il termine perentorio per la sua prosecuzione fosse stato rispettato.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni
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