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La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal GUP del Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Alberto Di Luca sulla sentenza del giudice Forleo in materia di terrorismo.
Di cosa si tratta
Il GUP del Tribunale di Roma era investito di un procedimento penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico dell’on. Alberto Di Luca, per dichiarazioni rese su comunicati ANSA riguardanti la sentenza con cui il GUP di Milano Clementina Forleo aveva assolto alcuni imputati di associazione con finalità di terrorismo internazionale e aveva negato l’espulsione di un imputato. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 22 novembre 2005 con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni del deputato Di Luca. Il parametro costituzionale era l’art. 68, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto nella fase preliminare (art. 37, l. n. 87/1953), disponendo la notifica alla Camera dei deputati e il prosieguo del giudizio nel merito. L’ordinanza non decide nel merito, ma apre la fase di merito del conflitto.
Il principio
La dichiarazione di ammissibilità del conflitto di attribuzione in sede di esame preliminare è possibile quando il ricorso prospetta una questione non manifestamente infondata né inammissibile, senza che ciò implichi anticipazione del giudizio nel merito sull’insindacabilità.
Domande e risposte
Cosa sono le dichiarazioni rese su comunicati ANSA?
Sono comunicati stampa diffusi dall’agenzia ANSA, riportanti dichiarazioni di soggetti pubblici come i parlamentari. La questione è se tali dichiarazioni, rese fuori dall’aula parlamentare, possano rientrare nell’insindacabilità ex art. 68 Cost.
La fase di ammissibilità del conflitto è pubblica?
No. La Corte decide sull’ammissibilità in camera di consiglio, senza udienza pubblica, verificando i requisiti formali e la non manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso.
Quando si completa il giudizio sul conflitto?
Il conflitto di attribuzione si conclude con la decisione nel merito, adottata dopo la fase di ammissibilità e la costituzione della parte resistente, in un’udienza pubblica o in camera di consiglio.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.