Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica e l’intervento del senatore Marco Boato nel conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d’appello di Milano, concernente la delibera di insindacabilità delle opinioni del senatore Boato. Nel giudizio per conflitto di attribuzioni le parti sono soltanto i poteri confliggenti, senza spazio per la costituzione degli enti o per l’intervento delle persone fisiche direttamente interessate.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Milano aveva proposto ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato della Repubblica, avverso la delibera del 31 gennaio 2001 con la quale il Senato aveva dichiarato che i fatti oggetto di un giudizio civile promosso dal magistrato Guido Salvini contro il senatore Marco Boato costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Nel corso del giudizio davanti alla Corte si erano costituiti sia il Senato che il senatore Boato personalmente.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Milano ha proposto conflitto di attribuzione in relazione alla delibera del Senato del 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 61) che aveva coperto con l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. le dichiarazioni rese dal senatore Boato come testimone nel processo a carico di Adriano Sofri, ritenute diffamatorie dal magistrato Salvini.

La decisione della Corte

La Corte non si pronuncia ancora nel merito del conflitto, ma decide in via preliminare le questioni processuali. Dichiara inammissibile sia la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica (che, quale parte resistente, avrebbe potuto difendersi, ma aveva scelto di non farlo formalmente in questa fase) sia l’intervento del senatore Boato. Quest’ultimo non è un potere dello Stato e non ha titolo per intervenire in un giudizio che riguarda il conflitto tra due poteri.

Il principio

Nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato i soggetti legittimati sono esclusivamente i poteri coinvolti nel conflitto. I soggetti privati o i funzionari il cui comportamento ha dato origine al conflitto non possono intervenire né costituirsi in quel giudizio, anche se hanno un interesse diretto nell’esito della controversia.

Domande e risposte

Perché l’intervento del senatore Boato era inammissibile?

Il conflitto di attribuzione è un giudizio che riguarda la ripartizione di poteri tra organi costituzionali (nel caso concreto: la Corte d’appello e il Senato della Repubblica). Il senatore Boato, pur avendo un interesse personale nell’esito della controversia, non è un potere dello Stato e non ha legittimazione ad agire in quel tipo di giudizio.

Qual era il fatto oggetto del giudizio civile presupposto?

Il senatore Marco Boato aveva reso dichiarazioni come testimone nel processo di Adriano Sofri, accusato dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi. Il magistrato Guido Salvini aveva ritenuto che alcune di quelle dichiarazioni fossero diffamatorie nei suoi confronti e aveva chiesto il risarcimento del danno. Il Senato aveva poi coperto quelle dichiarazioni con la garanzia dell’insindacabilità.

Il merito del conflitto viene deciso con questa sentenza?

No. La sentenza n. 329 del 2006 si pronuncia solo sulle questioni preliminari relative alla legittimazione processuale dei soggetti costituitisi. Il merito del conflitto — se la delibera di insindacabilità del Senato fosse o meno costituzionalmente legittima — sarà deciso in una pronuncia successiva.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.