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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti della Camera dei deputati, per mancato rispetto del termine perentorio fissato per la notificazione degli atti introduttivi.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione seconda civile, aveva proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando una delibera di insindacabilità parlamentare. Tuttavia, come nella contemporanea sentenza n. 316 del 2006, anche in questo caso il giudice rimettente non aveva rispettato il termine perentorio fissato nell’ordinanza di ammissibilità per la notificazione del ricorso e dell’ordinanza stessa.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra Tribunale di Reggio Calabria (sezione seconda civile) e Camera dei deputati, concernente una delibera parlamentare di insindacabilità. La Corte non entra nel merito: il conflitto viene dichiarato improcedibile per ragioni procedurali.

La decisione della Corte

La Corte dichiara il conflitto improcedibile, richiamando il proprio orientamento costante sulla natura perentoria del termine per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio di merito. Il mancato rispetto del termine determina la conclusione del procedimento senza pronuncia sul merito.

Il principio

Il termine per la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di merito e dell’ordinanza di ammissibilità nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato ha natura perentoria. La sua inosservanza comporta l’improcedibilità del conflitto, indipendentemente dalla fondatezza delle censure nel merito.

Domande e risposte

Questa pronuncia è analoga alla sentenza n. 316 del 2006?

Sì, entrambe le pronunce (n. 316 e n. 325 del 2006) dichiarano l’improcedibilità di conflitti di attribuzione per mancato rispetto del termine perentorio di notifica. Si distinguono per il giudice rimettente (rispettivamente Tribunale di Roma e Tribunale di Reggio Calabria) e per la delibera impugnata.

Che cosa succede dopo una declaratoria di improcedibilità?

Il giudizio davanti alla Corte si chiude senza pronuncia nel merito. Il giudice a quo rimane vincolato dalla delibera parlamentare di insindacabilità, che non viene né confermata né annullata dalla Corte. In linea teorica, il giudice potrebbe proporre un nuovo conflitto entro i termini, ma nella pratica ciò accade raramente.

Qual era il tipo di giudizio presupposto?

Si trattava di un giudizio civile innanzi al Tribunale di Reggio Calabria (sezione civile), nel quale era in discussione la responsabilità di un deputato per dichiarazioni che la Camera aveva ritenuto coperte dalla garanzia dell’insindacabilità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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