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La Corte costituzionale, con Sentenza n. 282 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La disposizione contrastava con i principi della Costituzione.
Di cosa si tratta
La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.
La questione di legittimità costituzionale
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Veneto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Giu»
Il principio
La norma dichiarata incostituzionale è eliminata dall’ordinamento con effetto retroattivo. I giudici non possono applicarla nei giudizi ancora pendenti.
Domande e risposte
Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.
Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?
Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.
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