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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera del 30 giugno 2004 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Emiddio Novi in un giudizio civile promosso da magistrati napoletani. Si tratta della sola fase di ammissibilità: la Corte non si pronuncia ancora nel merito.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Roma (sezione prima civile, in composizione monocratica) aveva promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la delibera del 30 giugno 2004. Con quella delibera il Senato aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, che le dichiarazioni del senatore Emiddio Novi — oggetto di un giudizio civile avviato da magistrati del Tribunale di Napoli che si ritenevano diffamati — costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzione riguarda la delibera del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004. Il giudice rimettente (Tribunale di Roma) ritiene che non sussistesse il nesso funzionale necessario per qualificare quelle dichiarazioni come espressione di funzione parlamentare, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, aprendo la seconda fase del giudizio. Dispone che la cancelleria notifichi l’ordinanza al Tribunale di Roma e che il ricorrente provveda a notificare il ricorso introduttivo al Senato entro sessanta giorni.
Il principio
La pronuncia di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ha natura interlocutoria: la Corte verifica solo se il conflitto sia in astratto configurabile e se il ricorrente sia legittimato ad agire, riservando al merito ogni valutazione sulla spettanza del potere contestato.
Domande e risposte
Che cosa significa «fase di ammissibilità» nel conflitto di attribuzioni?
Nel procedimento per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato vi sono due fasi distinte. Nella prima, la Corte verifica in via sommaria se il conflitto sia in astratto configurabile (ammissibilità). Se lo ritiene tale, dispone la notificazione degli atti al resistente, aprendo la seconda fase in cui si discute nel merito chi dei due poteri avesse ragione.
Chi erano i soggetti del giudizio civile presupposto?
Alcuni magistrati in servizio presso il Tribunale di Napoli (sostituti procuratori) avevano citato in giudizio il senatore Emiddio Novi chiedendo il risarcimento del danno per asserite dichiarazioni diffamatorie. Il Senato aveva ritenuto che quelle dichiarazioni rientrassero nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
Questa ordinanza definisce la questione?
No. L’ordinanza n. 320 del 2006 si limita a dichiarare il conflitto ammissibile e a disporre la prosecuzione del giudizio. La decisione nel merito — se la delibera di insindacabilità del Senato fosse legittima o meno — verrà adottata in una successiva pronuncia.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
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