Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 («Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari»), sollevata dal Tribunale di Trapani in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione.
Di cosa si tratta
La legge n. 386 del 1990 disciplina le sanzioni conseguenti all’emissione di assegni bancari senza provvista (il cosiddetto «assegno a vuoto»). Gli artt. 9 e 9-bis riguardano specifici profili del regime sanzionatorio. Il Tribunale di Trapani aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di quelle norme, ritenendo che potessero contrastare con i diritti inviolabili (art. 2 Cost.), con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e con la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trapani ha impugnato gli artt. 9 e 9-bis della legge n. 386/1990 in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione. La questione è stata ritenuta manifestamente inammissibile, il che indica un difetto di rilevanza o di adeguata motivazione nella sua formulazione, piuttosto che nel merito.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. A differenza della manifesta infondatezza, la manifesta inammissibilità indica che vi sono ragioni ostative di ordine procedurale o formale che impediscono alla Corte di esaminare il merito: ad esempio, difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, motivazione carente o contraddittoria dell’ordinanza di rimessione.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve soddisfare precisi requisiti formali e sostanziali: rilevanza nel giudizio a quo, non manifesta infondatezza, adeguata motivazione dell’ordinanza di rimessione. In difetto di uno di tali requisiti, la questione è dichiarata inammissibile o manifestamente inammissibile senza che la Corte si pronunci sulla compatibilità della norma con la Costituzione.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza?
La manifesta inammissibilità attiene a vizi processuali della questione (ad esempio mancanza di rilevanza, difetto di motivazione dell’ordinanza): la Corte non può o non deve pronunciarsi nel merito. La manifesta infondatezza, invece, riguarda la sostanza: la questione è esaminabile ma palesemente priva di pregio.
Che cos’è un assegno emesso senza provvista?
Un assegno «senza provvista» (o «a vuoto») è quello emesso quando il conto corrente del traente non ha fondi sufficienti per coprirlo al momento della presentazione al pagamento. La legge n. 386/1990 prevede sanzioni pecuniarie e accessorie (come il blocco dell’utilizzo degli assegni) per chi emette assegni di questo tipo.
Il Tribunale di Trapani contestava il regime sanzionatorio?
Sì, il giudice rimettente riteneva che alcune disposizioni sanzionatorie della legge n. 386/1990 potessero essere eccessivamente afflittive o irragionevoli, sollevando censure di contrasto con i diritti fondamentali e con il principio di uguaglianza. La Corte non ha tuttavia esaminato il merito di queste censure, avendo dichiarato la questione inammissibile.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili dell’uomo
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica privata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.