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La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 278 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. La questione non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti.
Di cosa si tratta
La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione a . 892 e 894 del codice civile,.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice rimettente (Giudice di pace di Andria) ha sollevato questione di legittimità costituzionale di . 892 e 894 del codice civile,.
La decisione della Corte
La Corte ha manifesta inammissibilità. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 24 e 42 della Costituzione, dal Giudice di pace di Andria, co»
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali per essere ammissibile davanti alla Corte. La mancanza di uno di tali requisiti comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.
Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?
Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.
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