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La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal deputato Gianfranco Miccichè in danno del magistrato Giancarlo Caselli, annullando la relativa delibera del 19 settembre 2001. Mancava il necessario nesso funzionale tra quelle dichiarazioni extra-parlamentari e l’esercizio delle funzioni di parlamentare.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma, sezione VII penale, aveva avviato un processo penale a carico del deputato Miccichè per diffamazione ai danni del Procuratore della Repubblica di Palermo, Giancarlo Caselli. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che mancasse il requisito del nesso funzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra Tribunale di Roma (sezione VII penale) e Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 19 settembre 2001 (doc. IV-quater, n. 1). Il Tribunale riteneva che le dichiarazioni del deputato Miccichè — rese fuori dall’aula parlamentare — non potessero essere considerate «opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni» ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Seguendo la propria consolidata giurisprudenza sul nesso funzionale, rileva che le dichiarazioni del deputato non presentavano la corrispondenza sostanziale con atti tipici dell’esercizio del mandato parlamentare necessaria per giustificare la guarentigia dell’insindacabilità. Dichiara pertanto che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità e annulla quella deliberazione.

Il principio

La guarentigia dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. copre le dichiarazioni extra moenia del deputato solo se esiste un nesso funzionale diretto e specifico con atti compiuti nell’esercizio tipico del mandato. Non è sufficiente una generica connessione tematica: occorre una sostanziale corrispondenza di contenuto tra le dichiarazioni esterne e le opinioni già espresse in sede parlamentare.

Domande e risposte

Che cosa si intende per «nesso funzionale» nell’insindacabilità parlamentare?

Il nesso funzionale è il collegamento diretto e specifico tra l’opinione espressa fuori dal Parlamento e un atto parlamentare tipico (interrogazione, discorso in aula, voto). Non basta che l’argomento sia stato in qualche modo trattato in sede parlamentare: deve esserci una sostanziale corrispondenza tra quanto detto extra moenia e quanto già dichiarato nell’esercizio della funzione.

Qual è la differenza rispetto alla sentenza n. 316 del 2006?

Nella sentenza n. 316 la Corte ha dichiarato il conflitto improcedibile per motivi formali (notifica tardiva) senza esaminare il merito. Nella sentenza n. 317, invece, la Corte ha valutato nel merito la questione e ha annullato la delibera di insindacabilità, ritenendo assente il requisito del nesso funzionale.

Che effetti ha l’annullamento della delibera di insindacabilità?

L’annullamento della delibera parlamentare consente al giudice penale di riprendere il processo a carico del deputato, potendo ora valutare autonomamente la sussistenza del reato contestato, senza che la delibera della Camera ne blocchi il corso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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