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La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 276 del 2006, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. I parametri costituzionali invocati non risultavano violati.
Di cosa si tratta
La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione a . 1 della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni),.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice rimettente (Tribunale di sorveglianza di Bari; che il medesimo condannato ha chiesto la concessione d) ha sollevato questione di legittimità costituzionale di . 1 della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni),. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 3 e 27 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha manifesta infondatezza. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006. Annibale MARINI, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Dep»
Il principio
La norma impugnata non viola i parametri costituzionali invocati. La Corte ha ritenuto che la scelta legislativa rientri nella discrezionalità del Parlamento e non travalichi i limiti costituzionali.
Domande e risposte
Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.
Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?
Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 27 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
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