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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 648/1950 nella parte in cui non prevedeva il vedovo tra i soggetti aventi diritto alla pensione indiretta di guerra. L’esclusione fondata sulla sola diversità di sesso violava il principio di uguaglianza, in coerenza con la progressiva equiparazione già operata dalla legislazione successiva.

Di cosa si tratta

Il sig. Cagliano Giuseppe aveva presentato nel 1952 domanda di pensione di guerra come vedovo della moglie Angela Biondi, civile deceduta nel 1942 per causa di guerra (uccisa dai partigiani). La domanda era stata respinta perché la legge n. 648/1950 prevedeva la pensione indiretta di guerra solo in favore della vedova e non del vedovo. Il giudice unico delle pensioni della Corte dei conti (sezione Liguria) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti per la Regione Liguria ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando l’art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedeva il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. La ratio decidendi è la medesima della sentenza n. 9/1980 (che aveva già esteso la pensione di reversibilità al vedovo): nient’altro che la diversità di sesso giustificava il deteriore trattamento del vedovo. La pensione indiretta di guerra è un diritto a titolo originario (non derivativo come quella di reversibilità), spettante in base al vincolo familiare, che non tollera discriminazioni fondate sul sesso.

Il principio

La diversità di sesso non può da sola giustificare un trattamento deteriore nell’accesso ai benefici previdenziali connessi al vincolo familiare. Il legislatore, nell’estendere la pensione indiretta di guerra alla vedova ma non al vedovo, aveva violato l’art. 3 della Costituzione, senza che tale disparità potesse trovare giustificazione nella natura dell’istituto.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra pensione di reversibilità e pensione indiretta di guerra?

La pensione di reversibilità si acquisisce a titolo derivativo (dal pensionato deceduto). La pensione indiretta di guerra spetta, invece, a titolo originario a chi ha perso il coniuge per causa di guerra: non presuppone che il coniuge percepisse già una pensione, ma discende direttamente dal vincolo familiare e dalla causa bellica del decesso.

Il problema era già stato parzialmente risolto prima del 2006?

Sì. Il d.P.R. n. 915/1978 aveva già equiparato vedovo e vedova per la pensione indiretta, ma con decorrenza dal 1 gennaio 1979. La Corte nel 1980 aveva già dichiarato incostituzionali le norme che escludevano il vedovo dalla reversibilità e da alcuni benefici tabellari. La pronuncia del 2006 completa il quadro per l’art. 55 della legge n. 648/1950.

Il giudizio era ancora attuale dopo così tanti anni?

Sì: il ricorso era stato proposto dall’erede Cagliano Biagio, figlio del sig. Giuseppe Cagliano deceduto nel 1958. L’accertamento del diritto e l’eventuale liquidazione retroattiva delle somme riguardavano un arco temporale precedente al 1 gennaio 1979, data da cui la norma era già stata modificata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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