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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria n. 10/1997, che consentiva al Sindaco di autorizzare la sottrazione di terreni gravati da usi civici alla loro destinazione, per permettere la costruzione di impianti a rete (acqua, gas, energia, telecomunicazioni). La norma violava il principio di ragionevolezza poiché eliminava le necessarie garanzie di coinvolgimento delle popolazioni interessate.
Di cosa si tratta
Nel comune di San Demetrio Corone (CS), l’ENEL aveva costruito una cabina elettrica su un terreno gravato da uso civico in forza di una convenzione con il Comune, che aveva rilasciato apposita autorizzazione del Sindaco ai sensi della legge regionale calabrese. Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria, a seguito di ricorso del Comitato Legambiente, aveva sollevato questione di legittimità della norma che attribuiva tale potere autorizzatorio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria ha sollevato questione in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, censurando l’art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Calabria n. 10/1997, nella parte in cui consente che i beni gravati da usi civici possano essere sottratti alla loro destinazione mediante mero provvedimento autorizzatorio del Sindaco, in deroga alla procedura di mutamento di destinazione prevista dalla legge statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). La disciplina statale sugli usi civici prevede l’obbligatoria assegnazione a categoria dei terreni e valutazioni paesistiche concrete. La norma regionale, consentendo una deroga generalizzata tramite autorizzazione comunale, eliminava il necessario coinvolgimento delle popolazioni locali cui appartiene il diritto collettivo di godimento.
Il principio
I beni gravati da usi civici sono soggetti a una destinazione che esprime un diritto collettivo delle popolazioni locali, con rilevanza ambientale e paesaggistica. Una norma regionale che consenta la loro sottrazione a questa destinazione con una mera autorizzazione comunale, senza le garanzie di valutazione concreta e di coinvolgimento delle popolazioni previste dalla legge statale, è costituzionalmente illegittima per violazione del principio di ragionevolezza.
Domande e risposte
Cosa sono gli usi civici?
Sono diritti collettivi delle comunità locali su terreni (di proprietà pubblica o privata) destinati all’uso comune: pascolo, legnatico, semina. Regolati dalla legge n. 1766/1927 e dal r.d. n. 332/1928, vincolano il regime giuridico del bene e richiedono procedure speciali per il mutamento di destinazione.
Chi è il Commissario per la liquidazione degli usi civici?
È un organo giurisdizionale speciale (magistrato della Corte d’appello) competente a decidere le controversie in materia di usi civici. Svolge anche attività ricognitive e d’ufficio, come nel caso di specie, per accertare la qualitas soli dei terreni.
La costruzione di un impianto ENEL giustifica la deroga agli usi civici?
No, secondo la Corte. Anche se la costruzione di impianti a rete può astrattamente configurarsi come una diversa esplicazione dell’utilità collettiva, le valutazioni di compatibilità devono essere concrete e non astratte, con il coinvolgimento delle popolazioni interessate, caso per caso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 117 della Costituzione — tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, competenza esclusiva statale
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