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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, comma 9, della legge regionale siciliana n. 10/2000, che estendeva ai dipendenti comunali assunti in soprannumero i benefici economici di un previgente contratto collettivo. La norma violava il principio fondamentale secondo cui il trattamento economico del pubblico impiego è materia riservata alla contrattazione collettiva.

Di cosa si tratta

Alcuni dipendenti comunali del Comune di Mazara del Vallo, assunti in soprannumero ai sensi della legge reg. sic. n. 39/1985, avevano chiesto il riconoscimento dei benefici economici previsti dall’art. 41 del d.P.R. n. 347/1983. La legge regionale n. 10/2000 aveva disposto l’applicazione di tali benefici anche a questi lavoratori. Il Tribunale di Marsala aveva sollevato questione di legittimità perché tale estensione era operata dalla legge anziché dalla contrattazione collettiva.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Marsala ha sollevato questione in riferimento all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 421/1992, censurando l’art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana n. 10/2000, per violazione del principio di riforma economico-sociale secondo cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è determinato dalla contrattazione collettiva.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. Dalla legge n. 421/1992 si ricava il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici, che costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale vincolante anche per le Regioni a statuto speciale. La norma siciliana, intervenendo direttamente sul trattamento economico, aveva violato tale principio.

Il principio

Il trattamento economico del personale degli enti locali è materia riservata alla contrattazione collettiva. Una legge regionale — anche di regione a statuto speciale — non può autonomamente attribuire o estendere benefici economici ai dipendenti pubblici, poiché ciò viola il principio di riforma economico-sociale che riserva tale materia alla contrattazione collettiva.

Domande e risposte

Perché vincola anche la Regione Siciliana?

I principi fondamentali di riforma economico-sociale, ai sensi dell’art. 117 Cost. (nella versione anteriore alla riforma del 2001) e dello statuto speciale siciliano, costituiscono un limite invalicabile per qualsiasi tipo di potestà legislativa regionale, ordinaria o speciale.

Cosa prevede l’art. 41 del d.P.R. n. 347/1983?

Il d.P.R. n. 347/1983 recepisce i risultati dell’accordo collettivo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali. L’art. 41 prevedeva determinati benefici economici per i lavoratori inquadrati nei ruoli degli enti locali.

La contrattazione collettiva sostituisce completamente la legge nel pubblico impiego?

Per quanto riguarda il trattamento economico fondamentale e accessorio sì: il d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che il trattamento economico è determinato esclusivamente dalla contrattazione collettiva, e il giudice non può attribuire trattamenti economici non previsti dai contratti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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