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La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi. Il conflitto era già stato formalizzato in precedenza e poi abbandonato: riproporlo indefinitamente contrasta con la certezza dei rapporti giuridici.
Di cosa si tratta
Il deputato Vittorio Sgarbi era imputato di diffamazione aggravata a mezzo stampa per dichiarazioni rese in merito all’operato del Procuratore della Repubblica di Napoli, Agostino Cordova, che aveva fatto eseguire un pignoramento presso il suo domicilio. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Roma aveva già sollevato identico conflitto nel 2000 (dichiarato ammissibile con ord. n. 473 del 2000), ma non lo aveva coltivato. Nel 2001 ha riproposto lo stesso conflitto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma, nona sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera di insindacabilità del 10 novembre 1999 relativa alle dichiarazioni del deputato Sgarbi, in quanto priva del necessario nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché si tratta della riproposizione di un precedente conflitto già formalizzato e poi abbandonato. Secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata (sentenza n. 116 del 2003; ordinanze nn. 143 del 2005, 40 del 2004), non è consentito mantenere indefinitamente aperta una situazione di conflittualità tra poteri, rimettendo alle parti la scelta dei tempi della conclusione del giudizio. L’esigenza di certezza e definitvità dei rapporti istituzionali impone che un conflitto, una volta instaurato, sia concluso.
Il principio
Un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, una volta dichiarato ammissibile e poi abbandonato, non può essere riproposto in forma identica. L’esigenza di certezza e definitvità dei rapporti costituzionali osta alla protrazione indefinita di situazioni di conflittualità istituzionale.
Domande e risposte
Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera o il Senato deliberano, su proposta della Giunta per le autorizzazioni, se una determinata dichiarazione rientri in questa prerogativa.
Cosa succede quando la Corte dichiara inammissibile un conflitto già abbandonato?
La delibera della Camera rimane in vigore e il procedimento penale nei confronti del parlamentare non può proseguire, perché la protezione dell’insindacabilità non è stata rimossa.
Perché il Tribunale aveva ri-proposto il conflitto?
Il primo conflitto del 2000 era stato dichiarato ammissibile ma non era mai stato notificato alla Camera nei termini previsti. Il Tribunale ha quindi riproposto la questione nel 2001, ma la Corte ha ritenuto tale comportamento inammissibile.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e immunità parlamentare, norma centrale del conflitto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.