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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte accoglie tre conflitti di attribuzione sollevati dal Tribunale di Potenza contro la delibera del Senato del 2003 che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Rocco Loreto nei confronti del magistrato Matteo Di Giorgio. Non sussiste il nesso funzionale necessario tra le dichiarazioni offensive e l’attività parlamentare.

Di cosa si tratta

Il senatore Rocco Loreto aveva rilasciato dichiarazioni offensive nei confronti del sostituto procuratore di Taranto Matteo Di Giorgio (comizi, interviste televisive, quotidiani, esposti alla magistratura). Il Senato ne aveva dichiarato l’insindacabilità ex art. 68 Cost. Il Tribunale di Potenza aveva sollevato tre conflitti di attribuzione, relativi a due procedimenti civili e a uno penale.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato: il Tribunale di Potenza contesta la delibera senatoriale del 28 maggio 2003. Parametro: art. 68, comma 1, Cost. (insindacabilità parlamentare limitata alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni). Giudice ricorrente: Tribunale di Potenza, in sede civile (2 conflitti) e in sede di GUP (1 conflitto).

La decisione della Corte

I tre ricorsi sono fondati. Non sussiste il nesso funzionale tra le dichiarazioni del senatore Loreto rese all’esterno del Parlamento e la sua attività parlamentare. Le interrogazioni invocate dal Senato riguardano la Procura di Milano, non quella di Taranto; gli atti riferibili al caso Di Giorgio non presentano “sostanziale identità di contenuti” con le dichiarazioni offensive. La delibera senatoriale non spettava al Senato.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. richiede un nesso funzionale tra l’atto esterno e un atto parlamentare tipico: le dichiarazioni esterne devono essere la sostanziale riproduzione di opinioni già espresse in sede parlamentare, non semplici commenti su temi di attualità politica. Il contesto politico generale non basta a connotare le dichiarazioni come esercizio della funzione.

Domande e risposte

Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono coperte dall’insindacabilità?

Solo quando costituiscono la sostanziale riproduzione di opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare: occorre identità di contenuto tra l’atto parlamentare e la dichiarazione esterna, non una mera generica comunanza di tematiche.

Atti parlamentari di altri parlamentari possono fondare il nesso funzionale?

No. La Corte conferma che rilevano solo gli atti del parlamentare interessato (non di altri colleghi) e solo quelli precedenti o contemporanei alle dichiarazioni, mai quelli successivi.

La delibera del Senato produce effetti vincolanti per i giudici?

No, quando la Corte accoglie il conflitto di attribuzione la delibera parlamentare di insindacabilità viene annullata e i giudizi civili e penali possono riprendere il loro corso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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