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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 203 c.p.p.: le dichiarazioni fornite da un informatore di polizia deceduto prima della verbalizzazione non possono essere acquisite al dibattimento, ma la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Di cosa si tratta
Nel corso di un processo penale davanti al Tribunale di Catania, un ufficiale di polizia giudiziaria stava deponendo sulle informazioni ricevute da una fonte confidenziale, poi assassinata prima che le sue dichiarazioni fossero verbalizzate. Le informazioni erano ritenute decisive per l’accertamento dei fatti. Il Tribunale sollevava questione sull’inutilizzabilità di tali informazioni in dibattimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Catania impugnò l’art. 203 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente in dibattimento l’acquisizione delle informazioni fornite da un informatore agli ufficiali di polizia giudiziaria quando l’informatore sia deceduto prima della verbalizzazione, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice a quo non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel procedimento principale: non era stato chiarito se la norma impugnata fosse effettivamente applicabile nel caso concreto, né se l’eventuale accoglimento della questione avrebbe influenzato l’esito del giudizio.
Il principio
Il principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 Cost.) impone che le dichiarazioni utilizzabili in dibattimento siano state formate o comunque verificabili nel contraddittorio delle parti. Le informazioni rese a voce da una fonte confidenziale, mai formalizzate, non possono aggirare tale garanzia.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 203 c.p.p. sugli informatori di polizia?
L’art. 203 c.p.p. prevede che i testimoni non possano essere obbligati a rivelare i nomi degli informatori della polizia giudiziaria; se ciò non è rivelato, le dichiarazioni non possono essere utilizzate come prova.
Come si coniuga il segreto sulle fonti confidenziali con il diritto alla prova?
Il sistema processuale penale stabilisce un bilanciamento: la P.G. può avvalersi di fonti confidenziali per le indagini, ma le informazioni da esse ottenute non possono costituire prova in dibattimento senza che la fonte sia stata sentita come teste nel contraddittorio.
Perché la rilevanza è un requisito essenziale dell’ordinanza di rimessione?
Perché il giudizio della Corte costituzionale è «incidentale»: serve solo se la risoluzione della questione influenza l’esito del processo principale. Se la questione non è rilevante per il caso concreto, la Corte non ha ragione di pronunciarsi.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e principio del contraddittorio nella formazione della prova
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di agire in giudizio
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
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