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L’art. 32 del T.U. sull’edilizia popolare del 1938 consente agli IACP di ottenere ingiunzione di pagamento e contestuale sfratto contro l’inquilino moroso. Il Tribunale di Modena ne dubitava la costituzionalità rispetto agli artt. 3 e 24 Cost. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, ribadendo che la procedura è compatibile con la Costituzione.
Di cosa si tratta
Il testo unico sull’edilizia popolare del 1938 prevede una procedura speciale: gli Istituti autonomi delle case popolari (oggi ACER) possono chiedere, con semplice ricorso, un decreto che ingiunge all’inquilino moroso di pagare entro quaranta giorni e che dispone lo sfratto in caso di inadempienza. Un inquilino conduttore di un alloggio del Comune di Modena era moroso; il Tribunale dubitava che la procedura — che si avvia senza contraddittorio iniziale — fosse diversa da quella ordinaria, creando una disparità di trattamento.
La questione di legittimità costituzionale
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, sollevata dal Tribunale di Modena (ordinanza 6 maggio 2005), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce agli IACP una procedura sommaria di ingiunzione e sfratto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Ha ricordato che con sentenza n. 419 del 1991 aveva già valutato la norma come temporaneamente adeguata alla luce di un’interpretazione conforme alla Costituzione, e che il rimettente non ha prospettato argomenti nuovi tali da superare quella valutazione. Resta fermo il monito al legislatore per un aggiornamento della disciplina.
Il principio
La scelta del legislatore di prevedere una procedura sommaria accelerata per la tutela del patrimonio di edilizia residenziale pubblica non viola, di per sé, il principio di eguaglianza né il diritto di difesa, purché l’inquilino possa in seguito fare opposizione al decreto.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra questa procedura e lo sfratto ordinario?
Nello sfratto per morosità ordinario (l. 392/1978) il conduttore ha maggiori garanzie prima della pronuncia; qui la procedura è più sommaria, perché pensata per tutelare il patrimonio pubblico.
Il Tribunale poteva ignorare la precedente sentenza n. 419/1991?
No: la Corte ha osservato che il rimettente non ha addotto argomenti nuovi, e il semplice mancato intervento del legislatore non è di per sé sufficiente a riaprire una questione già esaminata.
Il monito al legislatore del 1991 era vincolante?
No, i moniti della Corte non hanno forza cogente: sollecitano il legislatore ad adeguare la norma, ma l’inerzia non determina automaticamente l’incostituzionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza tra conduttori
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa nel procedimento sommario
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.