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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del TU espropriazione nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo controversie su comportamenti non riconducibili all’esercizio di un potere pubblico.

Di cosa si tratta

Il TAR Calabria era investito di controversie relative a espropriazioni per pubblica utilità. La norma impugnata (art. 53 TU espropriazione) attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative ai «comportamenti» delle pubbliche amministrazioni in materia espropriativa — anche quelli che si risolvevano in mere condotte materiali, prive di connessione con l’esercizio di un potere pubblico. Il TAR sollevava questione costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Calabria impugnò l’art. 53, comma 1, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325 (trasfuso nell’art. 53, comma 1, del DPR 327/2001 – TU espropriazione), in riferimento agli artt. 25 e 102, secondo comma, della Costituzione. La norma estendeva la giurisdizione esclusiva amministrativa anche ai comportamenti materiali non collegati all’esercizio di funzioni pubbliche.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai «comportamenti» della P.A., non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un potere pubblico. Tali controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il principio

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo può essere estesa ai comportamenti della P.A. solo se questi sono connessi, anche indirettamente, all’esercizio di un potere pubblico. I comportamenti meramente materiali (non riconducibili a provvedimenti o a funzioni pubbliche) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario: diversamente si violerebbe l’art. 102, secondo comma, Cost.

Domande e risposte

Cos’è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo?

Il giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) conosce normalmente degli interessi legittimi. La «giurisdizione esclusiva» è un’eccezione: in alcune materie previste dalla legge può conoscere anche dei diritti soggettivi, sottraendoli al giudice ordinario.

Cosa si intende per «comportamento non riconducibile all’esercizio di potere pubblico»?

Si tratta di condotte materiali della P.A. che non derivano da atti o provvedimenti amministrativi (né da potere di fatto esercitato). Ad esempio, l’occupazione fisica di un immobile avvenuta in modo del tutto estraneo a qualsiasi procedimento espropriativo.

Qual è l’importanza di questa sentenza nel diritto dell’espropriazione?

La sentenza limita il perimetro della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia espropriativa, seguendo l’orientamento già espresso nella sent. n. 204/2004. I privati che subiscono comportamenti materiali illeciti della P.A. senza atti amministrativi a monte devono rivolgersi al giudice ordinario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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