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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del TU espropriazione nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo controversie su comportamenti non riconducibili all’esercizio di un potere pubblico.
Di cosa si tratta
Il TAR Calabria era investito di controversie relative a espropriazioni per pubblica utilità. La norma impugnata (art. 53 TU espropriazione) attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative ai «comportamenti» delle pubbliche amministrazioni in materia espropriativa — anche quelli che si risolvevano in mere condotte materiali, prive di connessione con l’esercizio di un potere pubblico. Il TAR sollevava questione costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Calabria impugnò l’art. 53, comma 1, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325 (trasfuso nell’art. 53, comma 1, del DPR 327/2001 – TU espropriazione), in riferimento agli artt. 25 e 102, secondo comma, della Costituzione. La norma estendeva la giurisdizione esclusiva amministrativa anche ai comportamenti materiali non collegati all’esercizio di funzioni pubbliche.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai «comportamenti» della P.A., non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un potere pubblico. Tali controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il principio
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo può essere estesa ai comportamenti della P.A. solo se questi sono connessi, anche indirettamente, all’esercizio di un potere pubblico. I comportamenti meramente materiali (non riconducibili a provvedimenti o a funzioni pubbliche) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario: diversamente si violerebbe l’art. 102, secondo comma, Cost.
Domande e risposte
Cos’è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo?
Il giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) conosce normalmente degli interessi legittimi. La «giurisdizione esclusiva» è un’eccezione: in alcune materie previste dalla legge può conoscere anche dei diritti soggettivi, sottraendoli al giudice ordinario.
Cosa si intende per «comportamento non riconducibile all’esercizio di potere pubblico»?
Si tratta di condotte materiali della P.A. che non derivano da atti o provvedimenti amministrativi (né da potere di fatto esercitato). Ad esempio, l’occupazione fisica di un immobile avvenuta in modo del tutto estraneo a qualsiasi procedimento espropriativo.
Qual è l’importanza di questa sentenza nel diritto dell’espropriazione?
La sentenza limita il perimetro della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia espropriativa, seguendo l’orientamento già espresso nella sent. n. 204/2004. I privati che subiscono comportamenti materiali illeciti della P.A. senza atti amministrativi a monte devono rivolgersi al giudice ordinario.
Norme collegate
- Art. 102 della Costituzione — divieto di istituzione di giudici speciali; la giurisdizione amministrativa è ammessa nei limiti degli artt. 103 e ss. Cost.
- Art. 25 della Costituzione — nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge
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