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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 161, comma 6, del Testo unico bancario: le norme sulla trasparenza bancaria (art. 39 TUB) non si applicano ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 385/1993, e tale scelta non è irragionevole.
Di cosa si tratta
Un privato aveva convenuto in giudizio la propria banca e una cooperativa edilizia, lamentando che un mutuo fondiario contratto prima del 1993 non beneficiasse delle protezioni previste dall’art. 39 del Testo unico bancario (TUB, d.lgs. 385/1993) in materia di trasparenza e disciplina dei mutui fondiari. Il Tribunale di Roma sollevava questione sulla norma transitoria del TUB.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma impugnò l’art. 161, comma 6, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), nella parte in cui esclude l’applicazione dell’art. 39 dello stesso decreto ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del TUB, in riferimento agli artt. 3 (comma 2), 41 (comma 2) e 47 (commi 1 e 2) della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La norma transitoria che esclude la retroattività del TUB ai contratti ante-1993 non è irragionevole: la retroattività di norme contrattuali sarebbe essa stessa problematica dal punto di vista costituzionale. La questione non indicava un rimedio costituzionalmente obbligato.
Il principio
Le norme di trasparenza bancaria introdotte dal TUB del 1993 si applicano ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto. La scelta legislativa di non applicarle retroattivamente ai contratti già in essere non viola il principio di uguaglianza né la tutela del risparmio.
Domande e risposte
Cosa sono i mutui fondiari?
I mutui fondiari sono prestiti a lungo termine garantiti da ipoteca su immobili. Il TUB (artt. 38-42) li disciplina con regole speciali sulla trasparenza, sul limite di finanziamento e sulla rinegoziazione.
Perché la retroattività delle norme contrattuali sarebbe problematica?
Applicare retroattivamente nuove clausole contrattuali violerebbe il principio di affidamento: le parti avevano stipulato il contratto sulla base dell’ordinamento vigente all’epoca, e modificarlo unilateralmente per legge potrebbe ledere i diritti del creditore (la banca).
Cosa tutela l’art. 47 della Costituzione in materia bancaria?
L’art. 47 Cost. tutela il risparmio in tutte le sue forme e disciplina l’esercizio del credito. Non impone però l’applicazione retroattiva di norme più favorevoli al mutuatario.
Norme collegate
- Art. 47 della Costituzione — tutela del risparmio e disciplina del credito
- Art. 41 della Costituzione — libertà d’iniziativa economica e suoi limiti
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza invocato per la disparità tra mutuatari ante e post TUB
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