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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 78 c.p.c. nella parte in cui non prevede la nomina di un curatore speciale per la parte processuale colpita da incapacità naturale, poiché l’ordinamento già offre adeguate forme di tutela, specie dopo la legge n. 6 del 2004 sull’amministrazione di sostegno.
Di cosa si tratta
Nel corso di un procedimento civile il Tribunale di Asti aveva accertato che una parte era affetta da grave demenza psichica e si trovava in stato di incapacità naturale, senza però che fosse ancora intervenuto un provvedimento giudiziale di interdizione. Il giudice non disponeva di alcuno strumento per proteggere quella parte nel processo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 78 c.p.c., nella parte in cui – secondo il diritto vivente – non prevede la nomina di un curatore speciale per l’incapace naturale privo di tutela legale. Parametri: artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza: l’art. 4, comma 5, della legge n. 898 del 1970 (divorzio) è norma eccezionale inapplicabile in via analogica al processo civile ordinario; l’ordinamento, specie dopo la legge n. 6 del 2004 sull’amministrazione di sostegno, prevede già forme di protezione dell’incapace naturale, inclusi provvedimenti provvisori, senza bisogno di una norma ad hoc nel c.p.c.
Il principio
Una norma eccezionale non può fungere da parametro per estendere in via analogica una disciplina generale; l’istituto dell’amministrazione di sostegno offre adeguata tutela all’incapace naturale anche durante il giudizio civile.
Domande e risposte
Chi è l’incapace naturale?
Chi versa in uno stato di incapacità di intendere o di volere per cause non ancora giudizialmente accertate (demenza, malattia mentale grave), a differenza dell’interdetto per il quale esiste già un provvedimento del tribunale.
Cos’è l’amministrazione di sostegno?
Istituto introdotto dalla legge n. 6 del 2004 che consente al giudice tutelare di nominare un «amministratore» per assistere chi è in difficoltà a provvedere ai propri interessi, anche in via provvisoria e senza incidere sulla capacità legale del beneficiario.
Cosa prevede l’art. 78 c.p.c.?
Disciplina la nomina di un curatore speciale quando la parte in giudizio è priva di rappresentante legale o vi è conflitto di interessi tra il legale rappresentante e la parte; la norma è tradizionalmente collegata all’incapacità legale, non naturale.
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