Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 130 del 2006, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2045 del codice civile, nella parte in cui prevede l’indennizzo a favore del terzo danneggiato dallo stato di necessità anche quando il danno sia stato causato per evitare un pericolo a un animale.

Norma impugnata

Art. 2045 del codice civile (stato di necessità), nella parte in cui, secondo l’interpretazione del giudice rimettente, impone al soggetto che ha agito in stato di necessità per scongiurare un danno a un animale di corrispondere un indennizzo al terzo che ha subito il pregiudizio.

Parametro costituzionale

Art. 3 della Costituzione: principio di eguaglianza e ragionevolezza, sotto il profilo dell’irragionevole equiparazione della tutela dell’animale a quella della persona umana.

Giudice rimettente

Tribunale di Cosenza.

Esito

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: l’art. 2045 c.c. si applica a qualsiasi ipotesi di stato di necessità e l’estensione della tutela agli animali non è irragionevole, essendo coerente con l’evoluzione dell’ordinamento in materia di protezione degli animali. La norma bilancia ragionevolmente l’esigenza di chi agisce in necessità con il diritto del terzo danneggiato a ricevere un indennizzo.

Principio espresso

Non è irragionevole che l’art. 2045 c.c. si applichi anche quando lo stato di necessità sia determinato dall’esigenza di evitare un danno a un animale: la protezione degli animali rientra tra i valori tutelati dall’ordinamento e la disciplina dell’indennizzo del terzo danneggiato è una ragionevole soluzione di equilibrio tra interessi contrapposti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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