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L’ordinanza n. 145/2006 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sul condono fiscale 2003 (legge n. 289/2002) e 2004 (legge n. 350/2003), nella parte in cui non estendono la sospensione dei termini di impugnazione agli avvisi di accertamento notificati dopo il 1° gennaio 2003.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria provinciale di Ragusa aveva dubitato della legittimità del combinato disposto degli artt. 15 della legge finanziaria 2003 (n. 289/2002) e 2, comma 48, della legge finanziaria 2004 (n. 350/2003), nella parte in cui non prevedono che la sospensione dei termini di impugnazione fino al 19 aprile 2004 si applichi anche agli avvisi di accertamento per periodi anteriori al 2002 notificati dopo il 1° gennaio 2003.
La questione di legittimità costituzionale
Il combinato disposto degli artt. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 2, comma 48, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato impugnato dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra contribuenti rispetto all’accesso al condono.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione: per uno stesso periodo d’imposta anteriore al 2002, l’avviso notificato prima del 1° gennaio 2003 è suscettibile di condono, mentre quello notificato successivamente non lo è. Questa differenza è frutto del meccanismo temporale del condono, non di una disparità irragionevole.
Il principio
La disciplina del condono fiscale che fissa un termine temporale per l’accessibilità al beneficio non viola il principio di uguaglianza: la diversità di trattamento tra contribuenti deriva dalla diversa data di notifica degli avvisi e non è irragionevole in quanto riflette scelte di politica fiscale del legislatore.
Domande e risposte
Qual era la disparità lamentata dalla Commissione tributaria?
Un contribuente che aveva ricevuto un avviso di accertamento dopo il 1° gennaio 2003 non poteva accedere al condono, mentre chi aveva ricevuto lo stesso tipo di avviso prima di quella data poteva usufruirne, pur essendo il periodo d’imposta identico.
Perché la questione era manifestamente infondata?
Perché la delimitazione temporale del condono è una scelta legittima del legislatore: chi riceve la notifica dell’avviso dopo la chiusura della finestra temporale del condono non può invocare la parità di trattamento con chi la riceveva prima.
La Corte aveva già affrontato questioni simili sul condono?
Sì: la Corte aveva dichiarato analoga questione infondata nell’ordinanza n. 334 del 1987, confermando che la delimitazione temporale dei benefici fiscali non viola di per sé il principio di uguaglianza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza nelle scelte del legislatore fiscale
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