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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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L’ordinanza n. 144/2006 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), nella parte in cui non prevede la sanzione dell’inammissibilità per la tardiva costituzione del resistente, a differenza di quanto previsto per il ricorrente.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria regionale di Napoli aveva dubitato della legittimità dell’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 (disposizioni sul processo tributario), in relazione all’art. 22, per la mancata previsione della sanzione dell’inammissibilità per la tardiva costituzione del resistente nel processo tributario, crea una disparità di trattamento rispetto alla posizione del ricorrente.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), in relazione all’art. 22, è stato impugnato dalla Commissione tributaria regionale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sanzione dell’inammissibilità per la tardiva costituzione del resistente.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione: la diversa disciplina della tardiva costituzione del ricorrente e del resistente nel processo tributario è giustificata dalla loro diversa posizione processuale e non viola né il principio di uguaglianza né il giusto processo.

Il principio

La differenza tra le conseguenze della tardiva costituzione del ricorrente e del resistente nel processo tributario riflette la loro diversa posizione processuale: il ricorrente è l’attore che ha scelto di adire il giudice, il resistente è convenuto in difesa. Questa asimmetria è costituzionalmente legittima.

Domande e risposte

Qual era la disparità lamentata dalla Commissione tributaria?

Nel processo tributario la tardiva costituzione del ricorrente comporta l’inammissibilità del ricorso, mentre la tardiva costituzione del resistente (tipicamente l’Agenzia delle Entrate) non comporta analoga sanzione processuale.

Perché la Corte ha ritenuto la questione infondata?

Perché la diversa posizione di ricorrente e resistente nel processo tributario giustifica una disciplina asimmetrica delle conseguenze della tardiva costituzione: l’asimmetria riflette la diversa iniziativa processuale e non viola l’art. 3 Cost.

Il giusto processo impone la parità assoluta delle parti?

No: l’art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio e la parità delle parti, ma non impone che le stesse sanzioni si applichino a posizioni processuali strutturalmente diverse come quella di ricorrente e resistente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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