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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo: la norma impugnata sull’assicurazione obbligatoria RC auto è stata abrogata dal nuovo Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Palermo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, della legge n. 273/2002, che aveva aggiunto il comma 9 all’art. 3 del d.l. n. 857/1976 in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC auto).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Palermo aveva impugnato la norma sull’assicurazione RC auto obbligatoria. Nel corso del giudizio costituzionale, però, la norma censurata è stata espressamente abrogata dall’art. 354, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che ha anche abrogato l’intero d.l. n. 857/1976.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. L’abrogazione sopravvenuta della norma impugnata impone al Tribunale di Palermo di rivalutare la rilevanza della questione nel giudizio pendente, verificando se la norma abrogata si applichi ancora al caso concreto (per i fatti anteriori all’abrogazione) o se il nuovo Codice delle assicurazioni private abbia modificato il quadro normativo in modo tale da rendere la questione originaria priva di oggetto.

Il principio

Quando, nel corso del giudizio costituzionale, la norma impugnata viene abrogata da una nuova disciplina organica della materia, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo, prima di riformulare eventualmente la questione in relazione alle nuove disposizioni.

Domande e risposte

Cosa è la “restituzione degli atti” nel procedimento costituzionale?

È il provvedimento con cui la Corte, senza pronunciarsi nel merito, rinvia gli atti al giudice rimettente perché rivaluti i presupposti della questione (in particolare la rilevanza) alla luce di eventi sopravvenuti come l’abrogazione o la modifica della norma censurata.

Cosa ha cambiato il Codice delle assicurazioni private del 2005?

Il d.lgs. n. 209/2005 ha operato una ricodificazione completa della materia assicurativa privata, raccogliendo in un unico testo normativo tutta la disciplina precedentemente dispersa in numerose leggi speciali. L’intero d.l. n. 857/1976 sulla RC auto obbligatoria è stato abrogato e le sue disposizioni trasfuse nel Codice.

Il giudice rimettente deve poi necessariamente risollevare la questione?

No. La restituzione degli atti è un invito a riconsiderare la situazione. Il giudice potrebbe concludere che la norma abrogata non si applica più al caso concreto, oppure che la nuova normativa ha eliminato il problema di costituzionalità originario, e quindi non risollevare la questione.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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