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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale parziale della l.r. Campania n. 13/2004 in materia di università. Le disposizioni che attribuivano alla Regione la programmazione di scuole di eccellenza, master e accordi di programma in materia universitaria violano la competenza esclusiva statale sull’istruzione universitaria.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato la l.r. Campania n. 13/2004 (promozione delle università campane) lamentando che alcune disposizioni invadessero la competenza legislativa statale in materia di istruzione universitaria. La Regione sosteneva di esercitare la competenza concorrente in materia di istruzione.

La questione di legittimità costituzionale

Artt. 2, comma 2, lett. b) e d), e 3, comma 4, l.r. Campania n. 13/2004 (promozione università). Parametri: artt. 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lett. n), e sesto comma, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lett. b) nella parte in cui attribuisce alla programmazione regionale l’istituzione di scuole di eccellenza e master (riservata allo Stato ex art. 117, sesto comma), e dell’art. 3, comma 4, nella parte in cui prevede un potere regionale di indirizzo sugli ordinamenti didattici. Dichiara invece infondata la questione sull’art. 2, comma 2, lett. d).

Il principio

Le Regioni possono sostenere finanziariamente le università e promuovere la cooperazione, ma non possono incidere sugli ordinamenti didattici, sull’istituzione di percorsi formativi e sui titoli di studio, riservati alla competenza esclusiva statale dagli artt. 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lett. n), Cost.

Domande e risposte

Le Regioni possono legiferare sull’università?

Solo nel quadro della competenza concorrente in materia di istruzione (art. 117, terzo comma, Cost.), senza incidere sull’autonomia universitaria né sulla competenza esclusiva statale su ordinamenti e titoli di studio.

Cosa sono le scuole di eccellenza e i master universitari?

Percorsi formativi di alta qualificazione istituibili dalle università ai sensi dei decreti ministeriali; la loro istituzione è riservata allo Stato ex art. 117, sesto comma, Cost.

La Regione Campania poteva stipulare accordi di programma con le università?

Sì sulla parte non censurata: gli accordi di programma tra Regione, Ministero e atenei possono rientrare nella competenza concorrente se non incidono sugli ordinamenti didattici.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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