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La Corte dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una norma della Regione Basilicata che limitava ai soli residenti la partecipazione all’esame per servizi taxi. La norma è stata abrogata dalla Regione e il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Di cosa si tratta
L’art. 25, comma 1, della l.r. Basilicata n. 5/2005 prevedeva che solo i cittadini italiani residenti in Basilicata potessero partecipare all’esame di idoneità per taxi e noleggio. Il Governo aveva impugnato la norma per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 120 Cost., ma la Regione ha poi abrogato la disposizione con la l.r. n. 27/2005.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 25, comma 1, l.r. Basilicata n. 5/2005 (requisito residenza per esame taxi). Parametri: artt. 3, 97, 117, primo comma, e 120 Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo ai sensi dell’art. 25 norme integrative. La norma impugnata era stata abrogata e il ricorrente ha rinunciato al ricorso senza che la parte resistente (Regione) si fosse costituita, per cui non occorre accettazione della rinuncia.
Il principio
La rinuncia al ricorso da parte del solo ricorrente, in assenza di costituzione della parte resistente, produce l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Domande e risposte
Quando si estingue un giudizio costituzionale per rinuncia?
Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative, la rinuncia al ricorso produce estinzione se la controparte non si è costituita o accetta la rinuncia.
Una norma regionale abrogata può ancora essere impugnata?
L’abrogazione sopravvenuta di norma impugnata non rende automaticamente il ricorso inammissibile, ma il ricorrente può rinunciare se non vi è più interesse alla decisione.
Poteva la Regione limitare l’esame taxi ai residenti?
La norma è stata abrogata prima della decisione, quindi la questione è rimasta senza risposta nel merito; i parametri evocati (artt. 3 e 117 Cost.) suggerivano l’incompatibilità con la libera circolazione e il principio di uguaglianza.
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