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La questione di legittimità costituzionale dell’art. 609- octies del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., artt. 27 Cost., artt. 3 Cost., artt. 3 e 27 Cost., artt. 3 Cost. sollevata dal Tribunale di Milano, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.
Di cosa si tratta
Con ordinanza n. 170 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 609- octies del codice penale promossa dal Tribunale di Milano. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.
La questione di legittimità costituzionale
È impugnato art. 609- octies del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., artt. 27 Cost., artt. 3 Cost., artt. 3 e 27 Cost., artt. 3 Cost., su ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione inammissibile.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale di art. 609- octies del codice penale in riferimento a artt. 3 e 27 Cost., artt. 27 Cost., artt. 3 Cost., artt. 3 e 27 Cost., artt. 3 Cost. viene dichiarata inammissibile dalla Corte.
Domande e risposte
Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 170/2006?
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 609- octies del codice penale.
Qual è la norma oggetto del giudizio?
La norma sottoposta al giudizio è art. 609- octies del codice penale, censurata in riferimento a artt. 3 e 27 Cost., artt. 27 Cost., artt. 3 Cost., artt. 3 e 27 Cost., artt. 3 Cost..
Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?
Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.
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