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La questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, in riferimento agli parametri costituzionali sollevata dal Giudice di pace di Rotondella, è dichiarata non fondata dalla Corte Costituzionale.
Di cosa si tratta
Con ordinanza n. 169 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992 promossa dal Giudice di pace di Rotondella. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.
La questione di legittimità costituzionale
È impugnato art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, su ordinanza di rimessione del Giudice di pace di Rotondella.
La decisione della Corte
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzionale dellart. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dallart. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2003, n….
Il principio
La Corte dichiara la questione non fondata: per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzionale dellart. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dallart. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche…
Domande e risposte
Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 169/2006?
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992.
Qual è la norma oggetto del giudizio?
La norma sottoposta al giudizio è art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, censurata in riferimento a parametri costituzionali.
Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?
Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata non fondata, la norma rimane in vigore.
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