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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 83 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, quarto comma, della legge n. 965/1965, che disciplina il calcolo della pensione di privilegio per i dipendenti degli enti locali. La diversità di trattamento rispetto ai dipendenti civili statali è giustificata dalla specificità dei diversi sistemi pensionistici.

Di cosa si tratta

Una dipendente di un ente locale, collocata a riposo per inabilità, lamentava che l’aliquota applicata per il calcolo della sua pensione di privilegio (minimo 0,66667) fosse più bassa di quella prevista per i dipendenti civili dello Stato (minimo 0,80). La Corte dei conti di Palermo aveva dubitato che tale differenza violasse il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana di Palermo – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, nella parte in cui fissa il valore minimo dell’aliquota per la pensione di privilegio dei dipendenti degli enti locali a 0,66667 invece che a 0,80. Parametro: art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata. I diversi sistemi pensionistici – dipendenti dello Stato da un lato, dipendenti degli enti locali dall’altro – hanno una propria specificità storica e strutturale. Il principio di uguaglianza non richiede uniformità assoluta tra regimi pensionistici diversi, purché ciascuno presenti una sua coerenza interna.

Il principio

In materia pensionistica, il principio di uguaglianza non è violato dalla circostanza che discipline previste in differenti sistemi previdenziali non siano uniformi. Ogni sistema pensionistico ha una propria specificità che può giustificare trattamenti diversi senza che ciò determini irragionevole disparità (conf. sentenza n. 345 del 1999).

Domande e risposte

Cos’è la pensione di privilegio?

La pensione di privilegio è il trattamento previdenziale riconosciuto al dipendente pubblico collocato a riposo per inabilità derivante da causa di servizio. L’aliquota di calcolo tiene conto della gravità dell’infermità secondo le categorie della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981.

Perché esistono due sistemi pensionistici diversi per i dipendenti pubblici?

Storicamente i dipendenti degli enti locali facevano capo a Casse pensioni gestite dall’INPDAP, mentre i dipendenti civili dello Stato erano soggetti a un regime diretto di quiescenza. Le differenze nelle aliquote riflettono questa distinzione strutturale.

Il principio di uguaglianza impone la parità tra tutti i dipendenti pubblici?

No. La Corte ha chiarito che il confronto tra categorie di lavoratori appartenenti a sistemi previdenziali diversi non è automaticamente rilevante ai fini dell’art. 3 Cost. Ciò che conta è la coerenza interna di ciascun sistema.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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