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Con sentenza n. 82 del 2006, la Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la legge finanziaria regionale della Campania del 2004: l’art. 4, comma 4, che attribuiva al Sindaco di Napoli commissario delegato la facoltà di operare secondo le deroghe di un’ordinanza ministeriale di protezione civile ormai scaduta, viola il principio fondamentale statale in materia. L’art. 5, comma 5, è invece risultato non fondato.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva stanziato un contributo di un milione di euro per il Sindaco di Napoli in qualità di commissario delegato per far fronte a emergenze edilizio-sismiche, rinviando per le modalità di erogazione alle deroghe previste da un’ordinanza del Ministero dell’interno del 2001. Tuttavia, lo stato di emergenza che giustificava quell’ordinanza era cessato, e la legge regionale non poteva richiamare procedure di deroga ormai prive di base giuridica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, comma 4, e 5, comma 5, della legge della Regione Campania n. 8/2004, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), e terzo comma, della Costituzione, nonché in relazione all’art. 5 della legge n. 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, nella parte in cui faceva riferimento alle procedure di deroga dell’ordinanza n. 3142/2001, emanata in vigenza di uno stato di emergenza ormai concluso. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 5, comma 5, che assegnava all’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo funzioni già commissariali: tale trasferimento di funzioni non viola i principi fondamentali statali della protezione civile.
Il principio
Una legge regionale non può rinviare alle procedure di deroga di un’ordinanza ministeriale di protezione civile adottata durante uno stato di emergenza quando quest’ultimo è già cessato: il richiamo è privo di base giuridica e viola il principio fondamentale stabilito dalla legge statale in materia di protezione civile.
Domande e risposte
Cosa regola la materia della protezione civile nella ripartizione Stato-Regioni?
La protezione civile è materia di competenza legislativa concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel rispetto di questi. La legge n. 225/1992 definisce i principi fondamentali e le tipologie di eventi, distinguendo tra ordinari e di protezione civile straordinaria.
Perché il riferimento all’ordinanza ministeriale era illegittimo?
Le ordinanze di protezione civile hanno natura derogatoria e sono strettamente legate alla durata dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri. Scaduto lo stato di emergenza, non esisteva più il presupposto legittimante; il richiamo regionale a quelle deroghe creava un surrettizio prolungamento di poteri speciali ormai privi di copertura normativa.
Cosa ha stabilito la Corte sull’art. 5, comma 5?
L’istituzione di un’Agenzia regionale per la difesa del suolo che subentra alle funzioni commissariali è compatibile con i principi fondamentali statali della protezione civile: la Regione mantiene una certa autonomia organizzativa nelle materie concorrenti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza concorrente in materia di protezione civile
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.