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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 6, comma 2, del r.d. n. 1611/1933, che consente allo Stato di attivare il foro erariale anche in caso di chiamata in garanzia o per ordine del giudice. La Cassazione non aveva indicato la norma concretamente applicabile nel giudizio a quo e l’Avvocatura ha eccepito che si trattava del primo, non del secondo comma.

Di cosa si tratta

In un giudizio tra privati davanti al Tribunale di Pisa, il giudice aveva ordinato l’intervento del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero aveva eccepito l’incompetenza territoriale e chiesto la rimessione al Tribunale di Firenze (sede dell’Avvocatura dello Stato). La Cassazione aveva sollevato questione sull’art. 6, comma 2, del r.d. n. 1611/1933, che a suo avviso consentiva allo Stato di scegliere discrezionalmente il foro, in violazione dell’art. 25, comma 1, Cost.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 6, comma 2, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. Avvocatura dello Stato), in riferimento all’art. 25, comma 1, della Costituzione. Giudice rimettente: Corte di cassazione (26 luglio 2004).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’Avvocatura erariale aveva osservato che nel caso concreto non si trattava di chiamata in garanzia (art. 6, comma 2) ma di comunanza di causa (art. 6, comma 1), per cui il foro erariale era automatico e inderogabile. La Cassazione aveva dunque impugnato una norma non applicabile al giudizio a quo, rendendo la questione irrilevante.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando riguarda una norma che il giudice rimettente non è chiamato ad applicare nel giudizio pendente, e quando la norma concretamente applicabile è diversa da quella impugnata.

Domande e risposte

Cos’è il foro erariale?

Il foro erariale (art. 25 c.p.c. e r.d. n. 1611/1933) è la regola per cui le cause in cui è parte un’amministrazione statale sono di competenza del Tribunale del luogo in cui ha sede l’Avvocatura dello Stato del distretto competente. Si applica automaticamente salvo eccezioni previste dalla legge.

Il cittadino privato può scegliere di non avvalersi del foro erariale?

No: è la parte pubblica che può rinunciarvi in taluni casi (art. 6, comma 2), optando per il giudice naturale. Il privato non ha questa facoltà.

Il foro erariale è stato dichiarato incostituzionale in altre occasioni?

No: la Corte lo ha più volte ritenuto compatibile con la Costituzione, giustificandolo con le esigenze organizzative e di efficienza della difesa statale in giudizio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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