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La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti: dopo le ordinanze di rimessione sulla riforma del falso in bilancio (d.lgs. n. 61/2002), la Corte di giustizia UE si è pronunciata sulle cause C-387/02, C-391/02 e C-403/02. I giudici devono rivalutare la rilevanza delle questioni alla luce della sentenza comunitaria.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 61/2002 aveva riformato il reato di false comunicazioni sociali (falso in bilancio), riducendo drasticamente le pene (arresto fino a 18 mesi per la forma base, ex art. 2621 c.c.) e introducendo soglie quantitative di punibilità. I giudici rimettenti (G.u.p. Palermo e Corte d’appello Napoli) sostenevano che la nuova disciplina rendesse di fatto impossibile la condanna, stante la breviità dei termini di prescrizione, in contrasto con la direttiva CEE 68/151 e con gli artt. 10, 11 e 117 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
G.u.p. Tribunale di Palermo (3 ordinanze) e Corte d’appello di Napoli hanno impugnato gli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come modificati dal d.lgs. n. 61/2002, in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 Cost. e alla direttiva CEE 68/151. Questione: inadeguatezza sanzionatoria rispetto agli obblighi europei.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La Corte di giustizia UE, nella sentenza del 3 maggio 2005 (cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02), ha accertato che la direttiva 68/151/CEE non imponeva sanzioni penali specifiche per il falso in bilancio. I rimettenti devono rivalutare la rilevanza delle proprie questioni alla luce di questa pronuncia.
Il principio
Quando la questione di legittimità costituzionale è formulata in riferimento a obblighi derivanti da direttive UE, la successiva pronuncia della Corte di giustizia sulla portata di quegli obblighi costituisce mutamento del quadro normativo che impone la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la riforma del 2002 per il falso in bilancio?
Il d.lgs. n. 61/2002 aveva trasformato il falso in bilancio da delitto perseguibile d’ufficio (pena fino a 5 anni) in due fattispecie: la forma base (art. 2621, contravvenzione, pena max 18 mesi) e quella con danno ai soci (art. 2622, delitto a querela, pena max 3 anni). Soglie quantitative escludevano la punibilità per i fatti di lieve entità.
Cosa aveva deciso la Corte di giustizia nel 2005?
La CGUE aveva stabilito che la direttiva 68/151/CEE riguardava la pubblicità degli atti societari, non le falsità contabili, e non imponeva agli Stati membri sanzioni penali per il falso in bilancio. L’Italia era quindi libera di scegliere il tipo e l’entità delle sanzioni.
La riforma del 2002 è stata poi modificata?
Sì: la legge n. 69/2015 ha abrogato la distinzione tra le due fattispecie e ha reintrodotto pene detentive più severe per il falso in bilancio, eliminando anche le soglie di non punibilità per le società quotate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — obblighi derivanti dall’ordinamento UE come vincoli alla legislazione statale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.