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La Corte dichiara incostituzionale la legge regionale abruzzese nella parte in cui prevedeva la partecipazione di rappresentanti dell’INPS e delle Prefetture alla Consulta regionale dell’immigrazione. Solo lo Stato può attribuire compiti agli organi dell’amministrazione statale e degli enti pubblici nazionali.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo aveva istituito la Consulta regionale dell’immigrazione, prevedendo tra i suoi componenti un rappresentante dell’INPS designato dalla sede regionale e un rappresentante per ogni Prefettura. Il Governo aveva impugnato queste disposizioni sostenendo che la Regione non potesse attribuire compiti agli organi dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’art. 20 comma 2 lett. g) e j) L. reg. Abruzzo 46/2004 per violazione dell’art. 117 comma 2 lett. g) Cost., in quanto le funzioni degli organi dell’amministrazione statale possono essere determinate solo con legge dello Stato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Le regioni non possono, con propria legge, attribuire compiti di rappresentanza e partecipazione a organi dell’amministrazione statale (Prefetture) o di enti pubblici nazionali (INPS), poiché tale materia appartiene alla competenza esclusiva del legislatore statale.
Il principio
Le regioni non possono legiferare sulle funzioni e i compiti degli organi dell’amministrazione statale o degli enti pubblici nazionali: tale materia è riservata in esclusiva alla legge dello Stato. Una legge regionale che attribuisce compiti all’INPS o alle Prefetture è incostituzionale.
Domande e risposte
Cosa è la Consulta regionale dell’immigrazione?
È un organismo consultivo istituito dalla Regione Abruzzo per la partecipazione delle associazioni degli immigrati e delle istituzioni alla definizione delle politiche regionali sull’immigrazione.
Perché la Regione non può coinvolgere INPS e Prefetture?
Perché INPS e Prefetture sono enti e organi dell’amministrazione statale: solo lo Stato può determinare con propria legge quali compiti e funzioni attribuire loro, ai sensi dell’art. 117 comma 2 lett. g) Cost.
Questo significa che le regioni non possono collaborare con lo Stato?
No: le regioni possono collaborare con enti statali in via amministrativa e attraverso accordi, ma non possono imporre con legge regionale la partecipazione di organi statali a propri organismi, senza il consenso della legge statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza legislativa esclusiva dello Stato sugli organi dell’amministrazione
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
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