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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dalla Corte d’appello di Torino sugli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile. Il rimettente chiedeva di poter porre le spese processuali a carico dell’avvocato che, per propria negligenza, aveva proposto tardivamente l’appello, causando la soccombenza della parte. La Corte ha ritenuto la questione priva di fondamento.

Di cosa si tratta

Nel caso di specie, l’appello era stato proposto tardivamente per una intempestiva, negligente condotta del difensore. La parte assistita era quindi risultata soccombente, con condanna alle spese del giudizio di secondo grado. La Corte d’appello di Torino aveva dubitato della costituzionalità della regola che pone le spese a carico della parte soccombente — e non del suo avvocato — anche quando la soccombenza è imputabile esclusivamente alla condotta negligente del legale.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui dispongono che le spese di lite vadano poste a carico della parte soccombente e non del difensore, anche quando la soccombenza è ascrivibile esclusivamente alla negligenza del legale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Le norme sulla condanna alle spese regolano il rapporto processuale tra le parti, non quello tra cliente e avvocato. La parte soccombente può rivalersi sul proprio avvocato negligente attraverso l’azione di responsabilità professionale, che costituisce il rimedio specifico previsto dall’ordinamento.

Il principio

Le regole processuali sulla condanna alle spese (artt. 82 e 91 c.p.c.) non violano i principi di uguaglianza e di difesa: la parte che subisce spese a causa della negligenza del proprio avvocato dispone dello strumento della responsabilità professionale per il risarcimento del danno, che è il rimedio proprio per questo tipo di pregiudizio.

Domande e risposte

Posso chiedere all’avvocato di rimborsarmi le spese processuali se ha sbagliato?

Sì: se la soccombenza è imputabile a una condotta negligente del legale, è possibile agire per responsabilità professionale ex artt. 1176 e 2236 del codice civile. Occorre dimostrare il nesso causale tra la condotta del difensore e il danno subito (spese e perdita della causa).

Il giudice può condannare l’avvocato al pagamento delle spese di lite?

In via ordinaria no: l’art. 91 c.p.c. prevede che le spese siano poste a carico della parte soccombente. Tuttavia, l’art. 96, comma 3, c.p.c. consente al giudice di condannare al pagamento di una somma equitativa la parte che abbia agito in mala fede o con colpa grave; in casi estremi, il difensore può rispondere ai sensi dell’art. 89 c.p.c. per espressioni offensive.

Qual è il termine per proporre l’appello civile?

Il termine ordinario per proporre appello è di 30 giorni dalla notificazione della sentenza, o di sei mesi dalla pubblicazione se la sentenza non è stata notificata. Il mancato rispetto di questi termini determina la decadenza dall’impugnazione e, di conseguenza, la soccombenza della parte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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