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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Napoli sull’art. 12 della legge n. 366 del 2001 (delega per la riforma del diritto societario) e, in via derivata, sugli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003 (rito societario). Il rimettente contestava la legge delega per l’assenza di principi e criteri direttivi sufficienti per il rito ordinario societario di primo grado.
Di cosa si tratta
La legge n. 366 del 2001 ha delegato il Governo a riformare il diritto societario e le procedure in materia. Il d.lgs. n. 5 del 2003 ha introdotto un rito speciale per le controversie societarie, bancarie e finanziarie. Il Tribunale di Napoli, chiamato a giudicare su una controversia relativa a un contratto di intermediazione finanziaria, ha dubitato che la legge delega contenesse sufficienti criteri direttivi per il rito di primo grado ordinario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non indica principi e criteri direttivi sufficienti per il rito ordinario societario di primo grado, e «per derivazione» degli artt. da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il rimettente non ha adeguatamente dimostrato la rilevanza delle censure nel giudizio a quo né ha motivato sufficientemente i profili di violazione dell’art. 76 Cost. in relazione alla specifica norma del rito societario applicata nel caso concreto.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale proposta «per derivazione» richiede che il rimettente dimostri specificamente il nesso causale tra il vizio della legge delega e il vizio del decreto delegato applicato nel giudizio a quo. Non è sufficiente una censura in astratto della legge delega se non si indica quale specifico articolo del decreto delegato ne sia affetto.
Domande e risposte
Cosa stabilisce l’art. 76 della Costituzione?
L’art. 76 Cost. prevede che l’esercizio della funzione legislativa possa essere delegato al Governo solo con indicazione dei principi e criteri direttivi e per un tempo limitato. Un decreto legislativo che ecceda dalla delega o che sia adottato senza adeguati criteri è incostituzionale per violazione dell’art. 76.
Il rito societario del d.lgs. n. 5/2003 è ancora in vigore?
No: il rito societario speciale (d.lgs. n. 5/2003) è stato abrogato dal d.lgs. n. 150 del 2011 (riforma dei riti civili). Le controversie societarie, bancarie e finanziarie sono ora trattate secondo il rito ordinario o il rito sommario di cognizione.
Cosa significa censura «per derivazione»?
Una censura «per derivazione» indica che il vizio di incostituzionalità del decreto delegato discende direttamente dal vizio della legge delega: se la delega è illegittima per assenza di principi direttivi, anche il decreto adottato in forza di essa sarebbe incostituzionale.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — condizioni e limiti della delega legislativa al Governo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.