Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Otto ordinanze di rimessione di corti d’appello (Ancona, Trieste, Messina, Perugia) impugnavano l’art. 593 c.p.p. e l’art. 10 della legge Pecorella, ma i giudizi a quibus si svolgevano con rito abbreviato: si doveva applicare l’art. 443, non l’art. 593. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per aberratio ictus.

Di cosa si tratta

Otto corti d’appello (Ancona, Trieste, Messina e Perugia) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 593 c.p.p. (nella versione Pecorella, che vietava l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento) e sul correlato art. 10 della legge n. 46/2006. I giudizi di provenienza, tuttavia, si svolgevano con rito abbreviato, al quale si applica l’art. 443 c.p.p., non l’art. 593 riservato ai procedimenti ordinari.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 593 c.p.p. come sostituito dall’art. 1, legge n. 46/2006, e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 24, 97, 111 e 112 Cost. Giudici rimettenti: Corti d’appello di Ancona, Trieste, Messina e Perugia (otto ordinanze riunite).

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni per aberratio ictus. Come già statuito per casi analoghi (ordinanze nn. 435, 384, 294, 187, 42 del 2007), l’inesatta indicazione della norma oggetto di censura – l’art. 593 invece del pertinente art. 443 c.p.p. per il rito abbreviato – rende le questioni inammissibili.

Il principio

L’aberratio ictus – l’impugnazione di una norma diversa da quella applicabile nel giudizio a quo – determina per costante giurisprudenza la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, anche quando il rimettente abbia chiaramente individuato il vizio sostanziale.

Domande e risposte

Perché i giudizi a quo si svolgevano con rito abbreviato?

Il rito abbreviato era stato scelto dagli imputati, che avevano accettato di essere giudicati allo stato degli atti; per questo rito valgono le norme speciali sull’impugnazione (art. 443 c.p.p.), non quelle generali dell’art. 593.

La manifesta inammissibilità impedisce definitivamente di sollevare la questione?

No: i giudici rimettenti possono riproporre la questione indicando correttamente la norma applicabile (art. 443 c.p.p. e art. 2, legge n. 46/2006). Quella norma è poi stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 320/2007.

Quali parametri erano stati evocati oltre a artt. 3 e 111 Cost.?

Le ordinanze di rimessione evocavano anche gli artt. 24 (diritto di difesa), 97 (buon andamento della pubblica amministrazione, qui per l’esercizio dell’azione penale) e 112 (obbligatorietà dell’azione penale) Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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