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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Diciotto ordinanze di rimessione di altrettante corti d’appello sollevavano questioni sull’art. 593 c.p.p. e sull’art. 10 della legge Pecorella (n. 46/2006) in materia di inappellabilità dei proscioglimenti. Nel frattempo la sentenza n. 26/2007 della Corte aveva dichiarato incostituzionale l’art. 1 e il correlato art. 10, comma 2 della legge: la Corte restituisce gli atti a tutti i giudici rimettenti per rivalutare la rilevanza delle questioni.

Di cosa si tratta

Con diciotto ordinanze di rimessione provenienti dalle Corti d’appello di Genova, Bologna, Ancona, Salerno, L’Aquila, Catania, Napoli, Perugia e Trieste, i giudici avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 della legge Pecorella) e sull’art. 10 della stessa legge, nella parte in cui impedivano al PM di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come modificato dall’art. 1, legge n. 46/2006) e art. 10 della stessa legge (regime transitorio). Parametri vari, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. Giudici rimettenti: Corti d’appello di più sedi (diciotto ordinanze riunite).

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e restituisce gli atti a tutti i giudici rimettenti. La sentenza n. 26/2007 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46/2006 – nella parte in cui escludeva l’appello del PM contro le sentenze dibattimentali di proscioglimento, salvo la prova decisiva – e dell’art. 10, comma 2, nella parte transitoria. I giudici rimettenti devono ora verificare se quelle pronunce abbiano eliminato la rilevanza delle questioni da loro sollevate.

Il principio

Quando una sentenza della Corte elimina le norme sulle quali si fondano questioni incidentali ancora pendenti, le questioni stesse devono essere restituite ai giudici rimettenti perché valutino se la decisione sopravvenuta abbia già risolto il problema giuridico che ne era alla base.

Domande e risposte

Quante corti d’appello avevano sollevato questioni simili sulla legge Pecorella?

In questo solo procedimento riunito erano diciotto ordinanze di rimessione, a cui si aggiungono le questioni decise nelle ordinanze gemelle nn. 461 e 462 del 2007: complessivamente decine di corti d’appello avevano censurato la stessa legge.

Cosa ha deciso la sentenza n. 26/2007?

Ha dichiarato incostituzionale l’art. 1 della legge Pecorella – che modificava l’art. 593 c.p.p. escludendo l’appello del PM contro i proscioglimenti dibattimentali – e l’art. 10, comma 2, che impediva gli appelli già proposti prima dell’entrata in vigore della legge.

I giudizi restituiti vengono poi definiti con sentenza di incostituzionalità o no?

Dipende: se la questione aveva ad oggetto la stessa norma già dichiarata incostituzionale, il giudice può semplicemente applicare la pronuncia della Corte; se riguardava aspetti diversi, può sollevare nuovamente la questione o definire altrimenti il giudizio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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