Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte d’appello minorile di Trieste aveva impugnato l’art. 593 c.p.p. (nella versione Pecorella) e l’art. 10 della legge n. 46/2006, ma nel giudizio a quo si doveva applicare l’art. 443 c.p.p. (giudizio abbreviato), non l’art. 593. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per aberratio ictus: il rimettente ha colpito la norma sbagliata.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Trieste, sezione per i minorenni, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 593 c.p.p. – come modificato dall’art. 1 della legge Pecorella – e sull’art. 10 della stessa legge, sostenendo che il divieto di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento violasse gli artt. 3 e 111 Cost. Tuttavia, il processo a quo si era svolto con il rito abbreviato (giudizio speciale), cui si applica l’art. 443 c.p.p. (che disciplina le impugnazioni nel giudizio abbreviato), non l’art. 593 (che riguarda l’appello in via ordinaria).
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 593 c.p.p. come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46/2006, e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3 e 111 Cost. Giudice rimettente: Corte d’appello di Trieste, sezione per i minorenni.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per aberratio ictus. La Corte rimettente avrebbe dovuto colpire l’art. 443 c.p.p. (che disciplinava l’inappellabilità nel rito abbreviato) e il correlato art. 2 della legge n. 46/2006, non l’art. 593 c.p.p. e l’art. 10 relativo al regime transitorio per i procedimenti ordinari. L’erronea individuazione della norma oggetto di censura rende la questione inammissibile.
Il principio
L’inesatta individuazione della norma processuale da applicare nel giudizio a quo – il cosiddetto fenomeno dell’aberratio ictus – determina la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per costante giurisprudenza della Corte.
Domande e risposte
Cosa è l’aberratio ictus nel giudizio incidentale di costituzionalità?
È il vizio che si ha quando il giudice rimettente impugna una norma diversa da quella che deve effettivamente applicare nel giudizio a quo: la questione è inammissibile perché la norma censurata non è rilevante nel processo di provenienza.
Quale norma avrebbe dovuto impugnare la Corte di Trieste?
L’art. 443 c.p.p. (inappellabilità nel giudizio abbreviato) e il correlato art. 2 della legge n. 46/2006, poi effettivamente dichiarati incostituzionali dalla Corte con la sentenza n. 320/2007.
L’errore del rimettente è rimediabile?
Sì: il giudice può sollevare nuovamente la questione indicando correttamente la norma da applicare, a condizione che il giudizio a quo non sia ancora definito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza; parametro evocato nella questione
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.