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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in proprietà industriale, dopo una modifica normativa intervenuta sulle norme impugnate (art. 134 Codice proprietà industriale e artt. 15-16 l. n. 273/2002) relative alla competenza esclusiva di queste sezioni.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale, sollevava questione sulla propria competenza esclusiva: l’art. 134, comma 1, del Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005) riservava alla sezione tutte le controversie in materia, anche quando connesse ad azioni di concorrenza sleale. Nel corso del giudizio costituzionale la norma è stata modificata.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 134, comma 1, d.lgs. n. 30/2005 (Codice proprietà industriale); artt. 15 e 16, legge 12 dicembre 2002, n. 273. Parametro: art. 76 della Costituzione (eccesso di delega). Rimettente: Tribunale di Napoli, sez. specializzata proprietà industriale (ordinanza del 21 giugno 2006, r.o. n. 462/2007).
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per valutare se la questione rimanga rilevante alla luce dello ius superveniens.
Il principio
Lo ius superveniens che modifica la norma censurata impone la restituzione degli atti al giudice a quo: spetta a lui accertare se la nuova disciplina sia applicabile al giudizio principale e se la questione di costituzionalità persista.
Domande e risposte
Cosa si intende per «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale»?
Sono sezioni dei tribunali e delle corti d’appello competenti in via esclusiva sulle controversie relative a brevetti, marchi, concorrenza sleale e diritti connessi.
Qual era il dubbio sull’art. 76 della Costituzione?
Il Tribunale riteneva che la legge delega non autorizzasse a istituire sezioni specializzate con competenza esclusiva anche per azioni di concorrenza sleale «interferenti», eccedendo così i limiti della delega.
Lo ius superveniens blocca sempre il giudizio costituzionale?
Non sempre: solo quando la modifica incide sulla norma impugnata in modo tale da poter influire sulla rilevanza o sul contenuto della questione.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Limiti della delega legislativa al Governo
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