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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Bolzano perché rivaluti la questione sull’art. 13 del d.lgs. n. 5/2003 (processo societario) alla luce di una sopravvenuta modifica normativa. La questione riguardava la contumacia nel processo societario riformato.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Bolzano dubitava della costituzionalità dell’art. 13 del d.lgs. n. 5/2003, che nel processo societario equipara la contumacia del convenuto alla non contestazione dei fatti affermati dall’attore. Nel corso del giudizio è intervenuta una modifica della norma impugnata, che impone alla Corte di restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione rimanga rilevante.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 13, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (processo societario). Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Bolzano (ordinanza del 14 aprile 2006, r.o. n. 381/2007). La questione nasceva da un giudizio di risarcimento danni da investimento finanziario con convenuto contumace.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bolzano per il riesame alla luce dello ius superveniens.

Il principio

Quando nelle more del giudizio incidentale sopravviene una modifica normativa sulla norma impugnata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo per valutare se la questione permanga rilevante nel processo principale.

Domande e risposte

Cos’è la «restituzione degli atti»?

La Corte rimanda gli atti al giudice rimettente perché riesamini la questione, di solito a causa di novità normative intervenute dopo l’ordinanza di rimessione.

Cosa prevedeva l’art. 13 del d.lgs. n. 5/2003?

Nel processo societario riformato, la contumacia del convenuto comportava la non contestazione dei fatti affermati dall’attore, con effetti probatori favorevoli all’attore stesso.

Il d.lgs. n. 5/2003 è ancora in vigore?

No: il processo societario speciale è stato abrogato. Questa pronuncia riguarda una fase transitoria della sua vigenza.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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